L’ufficiale giudiziario è la figura centrale del pignoramento, visto e considerato che è il pubblico ufficiale al quale si devono i principali aspetti formali e sostanziali di tale processo.
Per esempio, non sfugge notare che l’ufficiale giudiziario diventa protagonista fin dall’atto di pignoramento vero e proprio, che è formalmente una intimazione al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito. La conseguenza è, come più volte abbiamo avuto modo di condividere sul nostro sito, che saranno inefficacia gli atti che abbiano ad oggetto la vendita o ogni altra disposizione giuridica dei beni espropriati.
Oltre a ciò, l’ufficiale giudiziario è figura centrale anche nella ricerca telematica dei beni da pignorare. Disciplinata dall’art. 492-bis c.p.c., prevede la possibilità che il presidente del tribunale, su espressa richiesta del creditore, autorizzi al ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.
In altri termini, se il tribunale autorizza, l’ufficiale giudiziario potrà effettuare l’accesso diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e in quelle degli enti previdenziali per poter acquisire tutte le informazioni che possono risultare utili per individuare le cose e i crediti da sottoporre ad esecuzione.
Ulteriormente, l’ufficiale giudiziario tra le varie possibilità che gli sono riconosciute dal codice di rito ha anche quello di ricevere la somma del pignoramento dal debitore, comprensiva delle spese.
Si tenga conto che nelle sue azioni l’ufficiale giudiziario agisce – appunto – come pubblico ufficiale.
Per esempio, impedir lui di accedere ai locali (casa, ufficio, ecc.) nelle quali potrebbe procedere al pignoramento mobiliare, non è proprio una buona idea: l’ufficiale giudiziario potrebbe infatti tornare negli stessi locali con le forze dell’ordine, creando non pochi guai nei confronti del debitore che desidera opporsi alla sua azione.
Ricordiamo infine che all’ufficiale giudiziario spettano alcuni poteri di discrezionalità nella scelta dei beni oggetto di pignoramento.
Spetterà infatti a questo pubblico ufficiale individuare quali siano i beni più celermente liquidabili (ovvero, quelli che possono essere più rapidamente venduti sul mercato), fino alla concorrenza del valore del pignoramento.
Insomma, una figura di riferimento per l’intera procedura di pignoramento, che permetterà allo stesso processo pignoratizio di poter arrivare all’obiettivo desiderato: la soddisfazione del creditore e delle proprie pretese creditizie, attraverso l’espropriazione forzata di una parte del patrimonio del debitore, che l’ufficiale giudiziario avrà modo di sovraintendere e curare fino al momento della liquidazione dei beni, e al pagamento del creditore procedente e di quelli intervenuti, nei limiti del loro diritto di credito.