La procedura del pignoramento, passo dopo passo
Il pignoramento è l’atto con cui il creditore avvia l’espropriazione forzata. Una procedura non immediata, che richiede quali requisiti l’esistenza e la notifica di un titolo esecutivo e di un atto di precetto.

Per quanto concerne i primi, i più comuni titoli esecutivi sono le sentenze, le cambiali e altri titoli di credito impagati, gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, o ancora quegli atti ai quali la legge fornisce efficacia di titolo esecutivo, come l’ingiunzione fiscale, la cartella esattoriale o l’avviso di accertamento esecutivo, o ulteriormente un decreto ingiuntivo.
Una volta che il creditore ha in mano i requisiti fondamentali per poter procedere con il pignoramento, potrà rivolgersi all’ufficiale giudiziario per l’avvio della procedura di espropriazione forzata.
Tecnicamente, il pignoramento si concretizza come una ingiunzione avanzata al debitore, con l’invito a quest’ultimo di astenersi da qualunque atto che sia diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che possono essere oggetto dell’espropriazione, e i frutti di esso.
La forma del pignoramento prende così la via di un verbale in cui viene riportata l’ingiunzione e la descrizione delle “cose” oggetto di pignoramento, oltre alla determinazione approssimativa del loro presumibile valore di realizzo.
In termini più pratici, però, il modus operandi dipenderà dal tipo di pignoramento.
Se infatti si tratta di pignoramento di cose mobili, l’ufficiale giudiziario procederà al pignoramento ricercando le “cose” pignorabili nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Se ricorre il caso, l’ufficiale giudiziario potrà domandare l’assistenza della forza pubblica.
Se si esegue un pignoramento immobiliare, il pignoramento sarà effettuato con notificazione al debitore e con successiva trascrizione nei registri immobiliari di un atto contenente l’esatta descrizione dell’immobile, oltre all’ingiunzione al debitore di non compiere atti dispositivi.
Se invece si procede con un pignoramento presso terzi, ovvero un pignoramento di crediti del debitore verso terzi (somme sul conto corrente, fitti, stipendi, ecc.), l’atto sarà notificato al terzo (ad esempio, la banca presso cui è presente il conto corrente) e al debitore, e conterrà l’ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo, l’indicazione del credito per cui si procede, il titolo esecutivo e il precetto, l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.
Infine, in caso di pignoramento i veicoli, il pignoramento verrà effettuato con notifica al debitore di un atto con la lista dei beni che si intende sottoporre a pignoramento, e la necessaria ingiunzione. Nell’atto al debitore è intimato di consegnare entro 10 giorni i beni pignorati e i titoli di proprietà.