Che cos’è l’avviso di pignoramento? E quando è necessario? E quali sono le sue utilità?
Come molti temi inerenti il pignoramento, anche quello dell’avviso di pignoramento è spesso interessato da rilevanti margini di confusione, che hanno come conseguenza quella di perdere di vista l’oggetto della definizione.
Al fine di compiere un chiarimento anche su questo caso, ricordiamo come si parli espressamente di avviso di pignoramento solo in relazione all’avviso di pignoramento ai comproprietari del bene all’interno del codice di procedura civile.
Si tratta, dunque, di una ipotesi piuttosto particolare. La Legge prevede infatti che venga indirizzato anche ai comproprietari dei beni indivisi un avviso di pignoramento che contenga l’indicazione del creditore pignorante, il bene pignorato, la data dell’atto di pignoramento e la sua trascrizione. L’avviso dovrà essere sottoscritto dal creditore pignorante. Con lo stesso avviso di pignoramento, o con altro separato, gli interessati devono essere invitati a comparire davanti al Giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati dallo stesso codice.
Anche se in termini stringenti si parla di avviso di pignoramento solo in questi frangenti, in realtà è molto probabile che chi cerca informazioni sull’avviso di pignoramento, stia in realtà cercando più semplicemente dei dettagli sull’atto di pignoramento in se o, meglio, sulla sua “notifica”.
In gergo comune, infatti, si parla di avviso di pignoramento anche per riferirsi alla notifica dell’atto di pignoramento, ovvero del provvedimento con cui l’ufficiale giudiziario fornisce il vero e proprio punto di partenza alla procedura di espropriazione, con intimazione rivolta al creditore di non privare il proprio patrimonio dei beni che potrebbero essere usati dall’ufficiale giudiziario stesso per poter soddisfare il diritto di credito del creditore.
Un altro caso in cui viene frequentemente confuso il senso di avviso di pignoramento, è legato all’ipotesi in cui il debitore sia assente al momento in cui l’ufficiale giudiziario vorrebbe compiere l’accesso. In questo caso, l’ufficiale giudiziario può comunque rivolgere l’ingiunzione a una persona di famiglia o a un addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non sia minore di 14 anni o non sia palesemente incapace.
In questa situazione l’ufficiale giudiziario consegnerà un avviso di ingiunzione, con l’invito a recapitarlo direttamente al debitore. Nel caso in cui non solo non sia presente il debitore, ma non sia presente nemmeno un’altra persona, l’ufficiale giudiziario affiggerà un avviso all’immobile in cui avrebbe dovuto eseguire il pignoramento.
Insomma, tanti significati e tante declinazioni per questa definizione: attenzione a non confondersi!