Pignoramento Seconda Casa

Come abbiamo ricordato quando ci siamo occupati del pignoramento della prima casa, se il debitore ha un’unica casa di proprietà, in cui è residente, tale unico immobile non può essere pignorato dal fisco se è regolarmente accatastato come civile abitazione e se non appartiene a una delle categorie catastali che indicano un immobile di lusso (A8 e A/9).

Ma che cosa accade se il debitore ha più di una casa? E’ possibile effettuare il pignoramento della seconda casa?

Pignoramento Seconda Casa

In questo caso, la situazione (per il debitore) si complica. Ad essere pignorati potranno infatti essere tutti gli immobili di sua proprietà, considerato che le limitazioni che la Legge prevede per il pignoramento da parte del fisco vengono abbattute.

Pignorare la seconda casa

In altri termini, se il debitore ha più di un immobile, chiunque potrà pignorare la seconda casa ed anche la prima.

L’unico modo che il debitore avrebbe per potersi veder pignorata la casa, sarebbe vendere la seconda e stabilire la propria residenza (qualora non lo abbia ancora fatto) nella prima.

Un’operazione da compiere comunque con la massima cautela, considerato che si espone pur sempre ad azioni di tipo revocatorio.

Soglie minime di Pignoramento

Si tenga anche in considerazione che quanto sopra deve pur sempre integrarsi con la previsione di impignorabilità della casa per debiti inferiori a 120 mila euro, che per essere ipotecati i debiti devono essere di almeno 20 mila euro, e che la somma del valore di tutti gli immobili posseduti dal debitore deve essere di almeno 120 mila euro.

Se dunque, per esempio, il debitore ha 5 immobili, ma ha un debito con il fisco di 18 mila euro, gli immobili saranno al sicuro perché il suo debito è sotto la soglia minima.

Se invece il debitore ha un debito di 35 mila euro e due immobili di proprietà, gli stessi saranno esposti a ipoteca, ma non a subire il pignoramento.

Ricordiamo infine che anche quando si superano le soglie, prima di avviare il pignoramento è pur sempre necessario che venga iscritta l’ipoteca (tale adempimento non vale comunque nel caso di creditori privati), e che prima dell’iscrizione dell’ipoteca sia dato un preavviso al debitore di almeno 30 giorni: in tale preavviso si dovrà indicare il debito per il quale si procede, l’importo e l’indicazione dell’immobile.

Infine, per poter procedere il pignoramento occorrerà attendere che siano passati almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca. Solamente se in questo frangente temporale il debitore non ha pagato, si potrà procedere ad avviare una procedura di tipo esecutivo.