Pignoramento del Conto Corrente

Il pignoramento del conto corrente è una delle strade più perseguite dal creditore che – mediante il pignoramento presso terzi – cerca di soddisfare il proprio credito nei confronti del debitore inadempiente.

Ma come funziona?

pignoramento del conto corrente

La procedura inizia con l’intimazione che l’ufficiale giudiziario notifica alla banca o alle poste (quali terzi pignorati) e al debitore, facendo divieto all’istituto di credito di permettere al correntista di prelevare gli importi pignorati.

Saldo Negativo

Concretamente, se il conto corrente è vuoto o ha un saldo negativo, non viene vincolata alcuna somma: se tuttavia prima dell’udienza il debitore dovesse ricevere bonifici o altre entrate, le somme accreditate gli verrebbero pignorate.

Saldo Negativo

Se il conto corrente è invece caratterizzato da un saldo positivo, uguale o inferiore alle somme pignorate, il debitore non potrà prelevarle.

Se il conto corrente ha un saldo positivo, superiore alle somme intimate, il debitore potrà prelevare solamente le somme in eccesso.

Le cose sono però un po’ più complicate di quanto sopra, perché la Legge riconosce una tutela particolare per quei debitori che sul conto corrente ricevono dei redditi da lavoro o da pensione.

Di conseguenza, il creditore non potrà pignorare tutte le somme depositate, ma solamente una parte di queste.

Più nel dettaglio, le somme da reddito da lavoro o da pensione che sono già depositate sul conto all’atto della notifica del pignoramento potranno essere pignorate solamente per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (la cui misura unitaria è di 453 euro).

Per le somme da lavoro o da pensione che invece sono accreditate successivamente alla data di notifica del pignoramento, il pignoramento potrà invece avvenire nella misura massima di un quinto, con gli stessi limiti che – in altri termini –si sarebbero potuti incontrare nel caso in cui il pignoramento presso terzi fosse stato effettuato non presso l’istituto bancario o postale, ma direttamente presso il datore di lavoro o l’ente previdenziale.

Traendo l’estrema sintesi da quanto sopra abbiamo avuto modo di condividere, il conto corrente è pignorabile al 100% solamente se non vi sono redditi da lavoro dipendente o di natura previdenziale.

Se invece il conto corrente “ospita” accrediti di stipendi o di pensioni, allora valgono i limiti del triplo dell’assegno sociale (per le somme già accreditate), o del quinto della retribuzione netta (per le somme che vengono accreditate dal momento della notifica del pignoramento in poi).