Quando il creditore vuole recuperare il proprio credito dal debitore, può agire con un pignoramento sulle cose immobili riconducibili a quest’ultimo, quindi anche il pignoramento di un negozio.
Come abbiamo già visto quando ci siamo occupati dei BENI PIGNORABILI e di cosa non si può pignorare, tuttavia, ci sono dei limiti piuttosto stringenti che il creditore e l’ufficiale giudiziario devono rispettare, e che hanno come obiettivo quello di tutelare la dignità del debitore e, nell’ipotesi di una propria attività d’impresa, dare continuità alle proprie opportunità di lavoro.
Con particolare riferimento al pignoramento negozio, si può utilmente ricordare quali siano le regole che disciplinano il pignoramento di un’azienda.
In questo caso, infatti, il creditore potrà pur sempre cercare di trovare la propria soddisfazione andando a pignorare innanzitutto tutti i beni non strumentali all’esercizio della propria professione, arte o mestiere.
Solamente quando l’ufficiale giudiziario avrà cercato inutilmente cercato l’integrale soddisfacimento del credito del procedente, potrà poi procedere con il pignoramento dei beni strumentali all’esercizio del negozio.
Attenzione, però: non tutti i beni strumentali sono pignorabili!
Beni strumentali non pignorabili
Al fine di garantire la conservazione del carattere di continuità nella conduzione del negozio, infatti, gli strumenti, gli oggetti e i libri utilizzati dal debitore e ritenuti indispensabili per l’esercizio della propria professione, potranno essere pignorabili solo fino al limite di quinto, e a sempre a condizione – ripetiamo – che gli altri beni rinvenuti al domicilio del debitore non forniscano certezza di recupero integrale del proprio credito.
Anche in virtù di ciò, nell’ipotesi in cui all’interno dell’impresa il lavoro personale sia prevalente rispetto ai macchinari utilizzati, e dunque gli strumenti e gli oggetti non siano ritenuti indispensabili per la conduzione del negozio, non vi sarà più il limite del quinto e si potrà procedere al totale pignoramento dei beni.
Ricordiamo infine che se il creditore non rispetta queste regole, il debitore ha il diritto di presentare un ricorso al Giudice per l’esecuzione, domandando non solamente che venga ripristinata la situazione precedente al pignoramento, quanto anche il risarcimento dei danni subiti.