Pignoramento Presso Datore Di Lavoro

Il creditore che desidera poter soddisfare il proprio credito può scegliere di pignorare beni mobili, immobili e crediti del debitore, siano in sua disponibilità, che in possesso di terzi.

In questo ultimo caso il creditore seguirà la comune strada del pignoramento presso terzi: potrà ad esempio cercare di pignorare il denaro presente sul conto corrente del debitore, un credito che dovesse vantare nei confronti di un’altra persona o, magari, lo stipendio presso il datore di lavoro.

Pignoramento Presso Datore Di Lavoro

Il pignoramento dello stipendio può di fatti avvenire in due distinti momenti, non concomitanti.

Pignoramento presso il datore di lavoro

Con il primo, il creditore cercherà di pignorare lo stipendio in un istante precedente al suo pagamento: effettuerà cioè un pignoramento presso il datore di lavoro, notificando a quest’ultimo (oltre che, ovviamente, al debitore) il provvedimento.

Il datore di lavoro provvederà dunque a effettuare la trattenuta  nei limiti di Legge, e accrediterà al dipendente la retribuzione al netto dell’importo pignorabile dal creditore.

In alternativa, il creditore potrebbe voler pignorare lo stipendio sul conto corrente, ovvero dopo il pagamento: in questo caso il terzo pignorato non sarà il datore di lavoro, bensì l’istituto di credito bancario o postale.

Nelle ipotesi di pignoramento presso il datore di lavoro giova ricordare che sussistono dei limiti piuttosto precisi, che impediscono che il creditore possa pignorare l’intero emolumento.

Di fatti, per quanto attiene il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, la regola generale prevede che questo non possa avvenire in una misura superiore al quinto dello stipendio, da conteggiarsi sulla retribuzione netta in busta paga, ovvero su quella che viene calcolata al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.

È tuttavia possibile che il pignoramento al datore di lavoro avvenga quando sulla stessa busta paga sono a valere più atti di pignoramento, da parte di diversi soggetti creditori.

In questo caso varrà la c.d. “regola dell’accordo”: i creditori successivi al primo dovranno accodarsi, e attendere che costui sia soddisfatto prima di procedere al soddisfacimento delle proprie pretese di credito, nei limiti del quinto.

Eccezione e limite

Vi è però un’importante eccezione, della quale il debitore dovrebbe tenere conto: se infatti i debiti sorgono per cause diverse (si pensi a un debito per alimenti, e a un debito commerciale, o ancora a un debito per tributi), allora il limite di pignorabilità può essere incrementato fino a un mezzo dello stipendio.