Come avviene il pignoramento, e come si arriva all’espropriazione forzata
In modo formale il pignoramento è un atto che contiene l’intimazione dell’ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti a garanzia del credito.
In altri termini, gli atti del debitore che hanno violato tale intimazione saranno dichiarati inefficaci nei confronti del creditore procedente e di quelli che sono intervenuti nell’esecuzione. A titolo di esempio, si pensi agli atti che abbiano ad oggetto la vendita di un bene che sarebbe stato coinvolto nel procedimento di pignoramento mobiliare.

Detto ciò, per poter comprendere i creditori in che modo possono pignorare, è bene ricordare come il pignoramento, contrariamente al precetto (che è un “semplice” atto del creditore), costituisce un atto dell’ufficiale giudiziario, che lo predispone dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo e il precetto.
Di qui, la necessità di un breve approfondimento sui requisiti del pignoramento:
- il titolo esecutivo è il documento che permette di agire in via forzata mediante l’ufficiale giudiziario. Al suo interno viene menzionato il debitore e l’obbligo che costui ha di svolgere una determinata attività in favore del creditore, con la conseguenza che in caso di mancato adempimento si potrà attivare direttamente il procedimento con l’ufficiale giudiziario.
Sono tipici esempi di titoli esecutivi validi ai fini del pignoramento una sentenza, un decreto ingiuntivo, un atto pubblico che sancisce l’obbligo di pagamento o di rilascio di beni mobili o immobili, una scrittura privata autenticata su obbligazioni di denaro in essa contenute, un verbale di negoziazione assistita, una cambiale tratta, un vaglia cambiario, un assegno bancario e circolare, una cartella esattoriale, e così via.
- Il precetto è invece l’atto che il creditore notifica al debitore prima dell’esecuzione forzata, e che permette di dare il via alla procedura di espropriazione forzata solo dopo 10 giorni l’avvenuta notifica.
Chiarito quanto sopra, la notifica del pignoramento deve essere fatta entro 90 giorni da quella del precetto. Nell’intimazione, l’ufficiale giudiziario dovrà anche indicare il credito per cui si procede e i beni che intende pignorare.
Pertanto, il pignoramento trae sempre origine da un titolo esecutivo e da un precetto, risultando essere la “naturale” conseguenza per quei creditori che, valutata l’insoddisfazione ottenuta con altri tentativi di risoluzione della vicenda, decidono di passare alle maniere “forti”.