Quando si ritiene di correre il rischio di subire un pignoramento, uno dei quesiti più diffusi è se esista un limite al massimo pignorabile, con riferimento specifico al proprio stipendio.
Il timore del debitore è, insomma, quello di vedere il proprio stipendio decurtato in maniera rilevante dal pignoramento, o magari non vedere più alcun accredito di emolumenti sul proprio conto corrente bancario.
Ebbene, come vedremo a breve, i timori sono esagerati. La Legge ha infatti previsto un rigido massimo pignorabile volto a evitare che lo stipendio venga falcidiato eccessivamente dai pignoramenti e, dunque, non sia più sufficiente ad assolvere la sua funzione di garantire il sostentamento del debitore e della sua famiglia.
Per far ciò, partiamo con un limite generale: il pignoramento dello stipendio non può eccedere il quinto di quanto accreditato in busta paga, ovvero il 20%, da conteggiarsi al netto di ritenute previdenziali e fiscali.
E se a pignorare lo stipendio sono più creditori? In questo caso vale la regola del c.d. “accordo”: i creditori successivi al primo devono attendere che il primo creditore sia soddisfatto per poter essere a loro volta destinatari dei pagamenti del quinto dello stipendio.
Tale regola ha un’eccezione: se i crediti sorgono da diverse cause (debiti per imposte; debiti per alimenti, altri debiti), allora è possibile che il pignoramento del quinto sia contemporaneo, ma pur sempre nel limite del 50% dello stipendio.
Un’altra regola particolare è relativa al pignoramento per tasse dovute a Stato, province, comuni o regioni. In questo caso sono previsti limiti massimi pignorabili ancora più stringenti, e pari a:
- un decimo dello stipendio (o della pensione) se non supera i 2.500 euro;
- un settimo dello stipendio (o della pensione) se non supera i 5.000 euro;
- un quinto dello stipendio (o della pensione) se supera i 5.000 euro.
E se invece lo stipendio è già stato accreditato sul conto corrente bancario o postale? In questo caso le regole sono diverse a seconda del caso in cui lo stipendio sia stato accreditato in data anteriore al pignoramento, o posteriore.
Nel caso in cui le somme fossero già presenti sul conto corrente nel momento in cui arriva l’atto di pignoramento, è pignorabile solo l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.
Se invece lo stipendio viene accreditato alla data del pignoramento o successivamente, è pignorabile l’intero stipendio con tre limiti:
- per i crediti alimentari, nella misura che viene autorizzata dal presidente del tribunale o dal Giudice delegato;
- per ogni altro credito, nel limite del quinto dello stipendio;
- per il pignoramento in corso di più cause creditorie (alimenti, tributi e altre cause), fino al 50% dello stipendio.