Come estinguere il pignoramento pagando a rate
Come abbiamo più volte sottolineato sul nostro sito, il debitore – per legge – può richiedere di sostituire le cose o i crediti pignorati con una somma di denaro che sia pari all’importo dovuto, oltre a interessi e spese.
Per poter accedere a tale conversione del pignoramento, è necessario che il debitore depositi una istanza in Cancelleria del Tribunale, prima che il giudice disponga la vendita forzata o l’assegnazione dei beni pignorati. Contestualmente, il debitore dovrà anche depositare in Tribunale una somma non inferiore a un quinto dell’importo dovuto a titolo di capitale.
Non tutti però sanno che proprio in sede di ottenimento della conversione del pignoramento, il debitore possa ottenere un altro beneficio non sottovalutabile: la rateizzazione dei pagamenti. Ovvero, la possibilità che il debitore possa estinguere il pignoramento pagando a rate, per un numero massimo di 36 pagamenti mensili.
Purtroppo, però, la rateizzazione del pignoramento non è per tutti. Può infatti essere concessa solamente se il debitore giustifica la propria richiesta su dei solidi motivi, e solamente se le cose pignorate sono costituite da beni immobili o cose mobili. Ne deriva che, come confermato da recenti sentenze, non è consentita la rateizzazione nell’ipotesi di pignoramento presso terzi.
Rateizzazione pignoramento presso terzi
L’ipotesi della rateizzazione del pignoramento presso terzi merita un approfondimento separato, data la sua particolarità e le recenti evoluzioni.
I giudici hanno infatti più volte ricordato come la rateizzazione sia concessa solamente nel caso in cui il pignoramento abbia per oggetto dei beni mobili e/o immobili, ma non quando ha ad oggetto un pignoramento presso terzi, con il terzo pignorato che ha reso dichiarazione positiva.
La ragione di questa differenza risiede nel fatto che è opportuno equilibrare da un lato l’esigenza del creditore ad essere prontamente soddisfatto, e dall’altra quella del debitore a conservare il bene pignorato.
Ebbene, questa necessità di equilibrio non sarebbe ravvisabile se il pignoramento riguarda una somma di denaro che già nella disponibilità del creditore, e che dunque deve essere semplicemente assegnata al creditore, come ad esempio avviene nell’ipotesi di pignoramento del saldo attivo del conto corrente presso la banca del debitore.
In questo caso, dunque, viene negata la possibilità di rateizzare il pignoramento.