Sospensione del Pignoramento

Come sospendere il pignoramento e l’esecuzione forzata

Non tutti sanno che anche dopo l’avvio del pignoramento, il debitore ha comunque la possibilità di difendersi e di avviare eventuali opposizioni. L’obiettivo è chiaro: ottenere la sospensione del pignoramento e dell’esecuzione forzata, al fine di evitare guai peggiori.

Ma quali sono le cause della sospensione del pignoramento? E come procedere?

Iniziamo con il ricordare che se l’esecuzione forzata non è ancora iniziata, al debitore è riconosciuto il diritto di agire in via preventiva domandando la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo. Si tratta – in sintesi – della possibilità di mettere in dubbio la validità del provvedimento sulla base del quale il creditore sta agendo. Le modalità di richiesta della sospensione dell’efficacia esecutiva dipendono dalla tipologia di titolo esecutivo e, proprio per la difficoltà di giungere a una completa sintesi in queste poche righe, il nostro suggerimento è quello di domandare una consulenza esplicita sul singolo caso che ti riguarda.

Se invece l’esecuzione forzata è già iniziata, la procedura può essere sospesa solamente ottenendo dal giudice dell’esecuzione uno specifico provvedimento. Ma come?

In primo luogo, è possibile cercare una transazione con i creditori. Come abbiamo avuto modo di ricordare in più occasioni sul nostro sito, se il debitore riesce comunque ad avviare delle trattative con il creditore, è possibile presentare una motivata istanza al giudice, in maniera tale che costui sospenda il pignoramento. Tieni tuttavia conto che il giudice dell’esecuzione può sospendere il procedimento solo una volta che ha sentito le parti, e per un periodo massimo di 24 mesi, e per una sola volta. La decisione del giudice è abbastanza rapida: entro 10 giorni dal deposito della richiesta.

Attenzione, però, ai termini entro i quali è possibile proporre l’istanza di sospensione:

  • nelle esecuzioni senza incanto si può richiedere fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto;
  • nelle esecuzioni con incanto il termine è fino a 15 giorni prima del giorno dell’incanto;
  • nelle vendite mobiliare, il termine è entro la data di asporto dei beni o fino a 10 giorni prima della data di vendita;
  • nell’espropriazione presso terzi, il termine coincide con la dichiarazione del terzo.

Infine, vi è anche la possibilità che la sospensione del pignoramento possa essere disposta anche in seguito al deposito, da parte del debitore, di un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, se determinata da gravi motivi che giustificano la richiesta di sospensione, quali quelli di carattere processuale o relativi alla possibile insussistenza della pretesa del creditore che procede.

Sulla base di quanto sopra, quando il pignoramento è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo che il giudice dell’esecuzione non disponga diversamente.