Vendita di beni pignorati

La sorte dei beni soggetti a pignoramento

I beni che sono divenuti soggetti a pignoramento hanno due diverse destinazioni principali: possono essere venduti, e il ricavato utilizzato per poter soddisfare il credito; oppure possono essere assegnati in pagamento. Come intuibile, la scelta tra la prima e la seconda strada spetta al creditore pignorante.

Quel che non cambia, è il fatto che la domanda con la quale il creditore chiede al giudice dell’esecuzione la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale solamente dopo che sono decorsi 10 giorni dalla notifica del pignoramento al debitore, ma entro il termine dei successivi 45 giorni.

Non mancano, comunque, le eccezioni. Ad esempio, nel caso in cui i beni soggetti a pignoramento siano deteriorabili, è possibile chiedere che la vendita o l’assegnazione siano disposte immediatamente. Per quanto attiene invece le cose in pegno o i mobili soggetti a ipoteca, l’assegnazione e la vendita possono essere eccezionalmente richieste anche senza che la relativa domanda sia stata preceduta dal pignoramento: in questa ipotesi, il termine di 10 giorni utili per poter presentare l’istanza decorre dalla notifica del precetto.

Vediamo ora in maggior dettaglio quale sia il funzionamento delle due alternative sopra rammentate, ovvero la vendita forzata o l’assegnazione.

Con la vendita forzata si cerca di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. In linea generale, la vendita forzata avverrà con pubblico incanto (asta) o senza incanto, secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Tuttavia, l’incanto può essere disposto solamente se il giudice ritiene che attraverso questo metodo la vendita possa aver luogo a un prezzo superiore alla metà rispetto al valore del bene. Nel caso in cui la vendita di un bene sia fatta in più volte, o in più lotti, la procedura deve cessare nel momento in cui si raggiunge l’importo dovuto al creditore pignorante e agli intervenuti.

Nel caso di assegnazione, si cerca di attribuire direttamente il bene pignorato al creditore procedente, sulla base di un valore predeterminato, che non può essere inferiore alle spese esecutive e ai crediti privilegiati anteriori a quelli di chi chiede l’assegnazione.

Da un punto di vista tecnico, l’assegnazione è rappresentata da un’ordinanza che il giudice dell’esecuzione emette, nella quale sono indicati l’assegnatario e i creditori, procedenti o intervenuti. L’ordinanza dovrà anche indicare generalità del debitore, eventuale terzo proprietario, bene assegnato, somma di assegnazione.