Quali beni non sono pignorabili secondo la legge italiana
Il debitore che subisce il pignoramento teme che tutti i beni di proprietà siano oggetto di espropriazione forzata. Ebbene, non è così!
La legge prevede infatti una tutela di alcuni diritti del debitore, riconosciuti come fondamentali e irriducibili, che possono essere collegati alla disponibilità di beni che non possono essere oggetto di pignoramento.
Ma quali sono questi beni?
Iniziamo ricordando che l’art. 514 c.p.c. dichiara espressamente non espropriabili i beni di prima necessità, e quelli essenziali per la vita stessa del debitore e delle persone che convivono con questo.
Per questo motivo, sono impignorabili:
- i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli, le sedie, le posate, gli utensili, gli armadi, le cassettiere, i frigoriferi, le stufe e i fornelli a gas o elettrici, le lavatrici;
- i commestibili e i combustibili che siano necessari a coprire il fabbisogno di almeno un mese;
- i libri, gli attrezzi e gli oggetti che sono ritenuti indispensabili allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- le armi che sono usate per l’adempimento di un pubblico servizio da parte del debitore.
In aggiunta a ciò, l’art. 514 c.p.c. rammenta come siano impignorabili alcuni oggetti che rivestono un particolare valore affettivo e morale. Tra i principali possiamo certamente distinguere:
- la fede nuziale;
- gli oggetti sacri o quelli necessari alla professione del culto religioso;
- le decorazioni al valore;
- la corrispondenza;
- gli scritti di famiglia e i manoscritti (purché non appartengano a collezioni di pregio).
Sono inoltre giudicati impignorabili, sulla base della l. 221/2015, gli animali di affezione o da compagnia che sono tenuti presso la casa del debitore o comunque in luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, oltre a quelli che sono impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
Se quanto sopra appartiene al novero dei beni assolutamente impignorabili, è anche vero che la legge – agli artt. 515 e 516 c.p.c. – si occupa della impignorabilità relativa, una condizione che ricorre in presenza di particolari circostanze oggettive o temporali.
Sono beni rientranti in questa categoria:
- gli oggetti che sono adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo;
- i frutti raccolti o separati dal suolo.
Per quanto poi attiene i crediti, sono impignorabili quelli alimentari, i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza.
Per un approfondimento ulteriore ti consigliamo di dare un’occhiata alla nostra sezione “QUANTO POSSONO PIGNORARE”.