Riduzione del Pignoramento

Entro certi limiti il creditore può pignorare dei beni del debitore che hanno un valore eccedente rispetto al credito vantato.

Tuttavia, è ben noto che il creditore non può abusare della procedura espropriativa, poiché tale abuso andrebbe a ledere la tutela del debitore.

Proprio per questo motivo la Legge ha previsto in favore del debitore lo strumento della riduzione del pignoramento. Ma in cosa consiste?

Riduzione del Pignoramento

Introdotto dall’art. 496 c.p.c., il debitore che ritenga che il valore dei beni pignorati sia superiore rispetto a quanto necessario per poter assicurare la garanzia del credito, l’importo delle spese e dei crediti per cui si procede, può domandare al Giudice  la riduzione del pignoramento.

Peraltro, si tenga conto come tale riduzione non avvenga solamente su richiesta del debitore, quanto anche d’ufficio, nel caso in cui il Giudice  dell’esecuzione si renda conto che esiste una manifesta sproporzione tra i beni pignorati e l’importo dei crediti e delle spese, sulla base del valore dei beni oggetto di pignoramento (ad esempio, come risultato dal verbale dell’ufficiale giudiziario).

Sia che si tratti di una richiesta esplicita del debitore, sia nel caso in cui la sproporzione sia rilevata d’ufficio, il Giudice  dell’esecuzione disporrà un’audizione del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e, dunque, provvederà con ordinanza di accoglimento o di rigetto, impugnabile con le forme dell’opposizione.

Non solo: a conferma delle forme di tutela che il legislatore ha previsto per il debitore che subisce un pignoramento eccessivo, ricordiamo come il Giudice  possa anche condannare il creditore procedente al risarcimento per responsabilità processuale aggravata in caso di eccesso nell’utilizzo del mezzo esecutivo, se contraddistinto da dolo o da colpa grave.

Ad ogni modo, una volta che il Giudice  dispone la riduzione del pignoramento, i beni che sono liberati dalla procedura tornano nella piena e libera disponibilità del debitore.

Ricordiamo infine come non tutti sappiano che nello stesso codice di procedura civile vi sia un’altra ipotesi simile alla riduzione del pignoramento che sopra abbiamo descritto.

Ci riferiamo in questo caso all’art. 546 c.p.c., che in caso di pignoramento di una pluralità di crediti nei confronti di più terzi debitori, permette al debitore la possibilità di domandare che i pignoramenti siano ridotti, o che uno o più di essi siano dichiarati inefficaci.