Pignoramento Esecutivo

La definizione di pignoramento esecutivo è una delle attribuzioni “comuni” che spesso si applicano al pignoramento, quasi a “rafforzare” il fatto che si tratta di un procedimento esecutivo, rivolto alla soddisfazione dell’interesse del creditore, che ricorrerà a tale procedura nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente al proprio debito.

A sua volta, la caratteristica di esecutività del pignoramento è legata al possesso di un titolo esecutivo. Insomma, per poter comprendere perché a volte ci si riferisce al pignoramento come al pignoramento esecutivo, giova compiere un piccolo passo indietro e comprendere perché un elemento fondamentale di questa procedura sia appunto rappresentata dal possesso di un titolo esecutivo.

pignoramento esecutivo

Il titolo esecutivo, ai nostri fini, è una condizione necessaria per poter esercitare l’azione esecutiva. Come stabilito dall’art. 474, comma 1, c.p.c., d’altronde, il creditore può agire con l’esecuzione forzata solamente se è in possesso di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile.

A spiegarci quali sono i titoli utili per poter esercitare il pignoramento esecutivo è poi il successivo comma, che specifica – appunto – quali siano i documenti e gli atti che la Legge definisce come titoli esecutivi: titoli giudiziali (sentenze, provvedimenti e altri atti a cui la Legge attribuisce un’efficacia esecutiva in via espressa) e titoli stragiudiziali (quelli che sorgono al di fuori delle aule giudiziarie, come le scritture private, le cambiali, e così via).

Al di là di tale distinzione, se il creditore è in possesso di un titolo esecutivo, può servirsene attivando una procedura di esecuzione forzata.  

Tornando alla procedura pignoratizia, se il creditore è munito di titolo esecutivo e ha notificato il precetto, può dunque compiere il passo successivo e dare il via al pignoramento esecutivo. In tale ambito, il pignoramento esecutivo può pertanto essere definito come il primo atto del processo espropriativo, che consiste “in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”.  

Come intuibile, il fatto che il pignoramento sia esecutivo permette all’intera procedura di svolgersi fuori dalle aule del tribunale, essendo – appunto – esecutive le determinanti su cui si muove il processo pignoratizio, che avrà nell’ufficiale giudiziario la sua figura di coordinamento e di azione di principale riferimento per l’interesse del creditore.