Debito Minimo

Molte persone che sono in ritardo con il pagamento dei propri debiti si domandano se sia o meno possibile avviare un pignoramento per recuperare un debito molto piccolo, e se dunque vi siano dei debiti minimi sotto i quali non è possibile procedere con il pignoramento.

La risposta a tale quesito è in realtà più complessa di quanto si possa immaginare. Se infatti in linea di massima si può sempre procedere con il pignoramento, è anche vero che il codice di procedura civile stabilisce che per poter proporre una domanda di pignoramento è necessario “avervi interesse”.

debito minimo

Tale precisazione, nel caso specifico del pignoramento, ha indotto i giudici della Cassazione in più occasioni a dichiarare che l’interesse ad agire può essere negato se il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, ha un’entità economica oggettivamente minima.

Naturalmente, è molto difficile stabilire un livello minimo di debito che possa fungere come sbarramento per il pignoramento: starà al Giudice , volta per volta, stabilire se effettivamente il creditore ha un concreto interesse al pignoramento, o meno.

Per una migliore chiarezza espositiva bisogna però scindere il caso in cui il creditore sia un privato, e il caso in cui sia invece l’agente per la riscossione.

Nel primo caso (banche, finanziarie, fornitori, ex dipendenti, ecc.), non esistono limiti di credito per avviare il pignoramento, salvo quanto abbiamo già rammentato. Il debitore è dunque costretto a subire il pignoramento, salvo il caso in cui non dimostri che il pignoramento di natura immobiliare è stato avviato per un credito irrisorio, indicando che esistono altri beni “aggredibili” (ovvero, da sottoporre a esecuzione), e che dunque il mezzo scelto dal creditore è eccessivo rispetto al fine.

E se invece il creditore è l’agente per la riscossione?

In questo caso la Legge introduce un limite all’avvio del pignoramento immobiliare, stabilendo che il creditore non può pignorare uno o più immobili del debitore se il proprio credito (inteso quale quello rappresentato da cartelle di pagamento già notificate e divenute definitive) è inferiore a 120 mila euro, o se la somma dei valori dei beni del debitore è inferiore a 120 mila euro.

Inoltre, il pignoramento immobiliare dell’agente per la riscossione sarà legittimo solo se l’ipoteca è iscritta per debiti da 20 mila euro in su, e solo se 30 giorni prima dell’iscrizione ipotecaria venga inviato al debitore un preavviso di ipoteca, utile per potergli consentire di pagare o di chiedere una rateazione che blocca la procedura.