Pignoramento della Busta Paga

È possibile procedere con il pignoramento della busta paga?

La risposta è naturalmente positiva, ma la Legge riconosce dei limiti piuttosto stringenti che tutelano la capacità del debitore di provvedere al sostentamento proprio e dei propri familiari, impedendo che il creditore possa pignorare l’intero stipendio.

Pignoramento della Busta Paga

Come più volte abbiamo ricordato sul nostro sito, il pignoramento della busta paga in azienda sarà effettuato attraverso un pignoramento presso terzi (il terzo è, in questo caso, il datore di lavoro), nella misura indicata dall’ufficiale giudiziario.

Pignoramento della busta paga: limiti

Per Legge, il limite massimo di pignorabilità della busta paga sarà pari al 20% della retribuzione netta, ma nel caso in cui vi siano più pignoramenti nello stesso tempo, è possibile che l’importo possa essere incrementato fino al 50% dello stipendio. È tuttavia necessario che i diversi crediti cui fanno riferimenti i vari pignoramenti, siano appartenenti a classi differenti:

  1. crediti alimentari, come quelli dovuti all’ex moglie o ai figli;
  2. per tributi, come quelli dovuti all’Agenzia delle Entrate;
  3. crediti vari, come quelli dovuti a banche, fornitori, clienti, e così via.

A rendere parzialmente più complesso il tema – ma ancora più cautelativo nei confronti del debitore – vi è poi il fatto che se ad agire è l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il pignoramento della busta paga potrà avvenire solamente:

  • nel limite del decimo dello stipendio, se l’emolumento non supera i 2.500 euro;
  • fino al settimo dello stipendio, se l’emolumento non supera i 5.000 euro;
  • nel limite del quinto dello stipendio, se l’emolumento supera i 5.000 euro.

Pignoramento della busta paga presso terzi

Per quanto concerne infine le modalità del pignoramento della busta paga, poco varia rispetto alla generalità dei pignoramenti presso terzi.

Il pignoramento della busta paga prevede infatti la notifica dell’atto di pignoramento al debitore (dipendente) e al terzo pignorato (datore di lavoro), con quest’ultimo che procederà alla trattenuta delle somme che l’ufficiale giudiziario ha intimato di non versare al dipendente. Il datore di lavoro effettuerà pertanto al proprio dipendente il pagamento dello stipendio, al netto della trattenuta da pignoramento.

Per quanto concerne i crediti e la pignorabilità sulla busta paga, verrà assunto con riferimento lo stipendio netto, comprensivo di straordinari e altri compensi erogati al dipendente, con la sola esclusione dei rimborsi spesa.

La somma pignorabile per i crediti alimentari sarà equivalente alla misura autorizzata dal Giudice dell’esecuzione, mentre per ogni altro credito privato, come abbiamo già avuto modo di precisare, il pignoramento sarà di un massimo di un quinto dello stipendio.