Pignoramento TFR

Il pignoramento TFR è sempre possibile, ma la Legge ha previsto dei limiti piuttosto stringenti che vincolano l’operato del creditore che cerca di trovare la sua soddisfazione aggredendo la liquidazione del debitore.

Insomma, così come avviene per il pignoramento dello stipendio di cui abbiamo parlato abbondantemente sul nostro sito, anche il TFR incontra dei limiti da rispettare.

Non tutto l’importo del trattamento di fine rapporto può infatti essere aggredito dal creditore con la procedura esecutiva, ma solamente il 20%. Dunque, il limite del quinto si applica non solamente alla busta paga, quanto anche al TFR.

Pignoramento TFR

A questo punto, è bene sottolineare come questo limite si applica solamente quando il pignoramento del TFR viene notificato al datore di lavoro, presso cui dovrebbe essere accantonato.

E se invece il TFR è già stato versato sul conto corrente bancario o postale?

O se è in un fondo pensione?

TFR pignorato già pagato

Se il TFR pignorato è già stato versato sul conto corrente del dipendente, questa somma ha finito con il “confondersi” con il generale patrimonio del debitore.

Alla luce di ciò, non c’è più il limite del 20%, ma un’altra soglia di minimo sostentamento: sarà possibile pignorare il saldo del conto corrente del debitore senza però intaccare un minimo rappresentato dal triplo dell’assegno sociale.

Considerato che tale assegno è attualmente valorizzato in 453 euro, ne deriva che possono essere pignorate solamente le somme superiori a 1.359 euro.

Ancora, se il TFR viene accreditato in data successiva al pignoramento, sarà pignorabile nel limite del quinto per la generalità delle tipologie di credito, fino alla metà nel caso in cui il pignoramento avvenga in concorso con più cause creditori (e con diverse classi), e fino alla concorrenza di quanto indicato dal Giudice  incaricato nel caso di crediti alimentari.

TFR fondo pensione

Infine, c’è il caso in cui il TFR sia destinato al fondo pensione.

In questo caso, il TFR non può essere pignorato, dal momento che le posizioni individuali che sono costituite presso i fondi pensione hanno – tra le principali caratteristiche – quella di impignorabilità.

Le uniche somme che il creditore potrebbe qui pignorare sono quelle che riguardano le prestazioni integrative che possono essere erogate sotto forma di rendita o di capitale, ma sempre nel rispetto del limite del quinto.