Opposizione al Pignoramento

L’opposizione al pignoramento è un’azione che è rivolta a contestare la ragione stessa dell’esecuzione, ovvero il diritto della parte istante (ossia il creditore) a procedere all’esecuzione.

Ma come può essere effettuata?

Opposizione al Pignoramento

Esecuzione avviata

Se l’esecuzione ha già preso il via, ovvero c’è già stata la notifica dell’atto di pignoramento al debitore, l’opposizione al precetto o quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono depositando uno specifico ricorso al Giudice  dell’esecuzione stessa, che sarà dunque chiamato a decidere.

Ricevuta l’istanza, il Giudice  fisserà con decreto scritto in calce a quest’ultimo l’udienza di comparizione delle parti, e il termine perentorio entro cui l’opponente deve notificare al convenuto – creditore il predetto ricorso, e il decreto emesso dal Giudice , informandolo così dell’opposizione e della correlata udienza di comparizione.

Al termine dell’udienza, il Giudice , con ordinanza, deciderà anche sull’istanza di sospensione dell’esecuzione, disposta se sussistono gravi motivi.

Si tenga anche conto che per potersi opporre all’esecuzione non è necessario aspettare la notifica del pignoramento.

Anzi, per molti versi, è opportuno che il debitore valuti anzitempo come intervenire in maniera oppositiva, riservandosi maggiori possibilità di “successo”.

Esecuzione non avviata

Se infatti l’esecuzione forzata non è ancora iniziata, ma è stata solo preannunciata mediante la notifica del precetto, l’opposizione viene fatta contro il precetto stesso, mediante atto di citazione proposto avanti al Giudice  di cognizione competente per materia o per valore e territorio.

In questo caso, considerato che non c’è un vero e proprio processo esecutivo (che inizierà solamente con la notifica del pignoramento), non esiste ancora un Giudice  per l’esecuzione designato. Il Giudice , se ritiene che sussistano gravi motivi, potrà sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.

In ogni ipotesi, è fondamentale rammentare che lo scopo dell’opposizione è mettere in dubbio la legittimità dell’esecuzione, che a sua volta si fonda sul titolo esecutivo.

Ne deriva che la contestazione riguarderà una serie di elementi che avranno proprio a che fare con il titolo.

Tra i vari esempi, rammentiamo come l’opposizione all’esecuzione possa avere come obiettivo quello di negare l’esistenza del titolo esecutivo, contestare la sua nullità, negare l’idoneità a fondare l’esecuzione o negare la corrispondenza della misura richiesta, con quanto contenuto all’interno del titolo esecutivo.