L’opposizione al pignoramento è un’azione che è rivolta a contestare la ragione stessa dell’esecuzione, ovvero il diritto della parte istante (ossia il creditore) a procedere all’esecuzione.
Ma come può essere effettuata?
Esecuzione avviata
Se l’esecuzione ha già preso il via, ovvero c’è già stata la notifica dell’atto di pignoramento al debitore, l’opposizione al precetto o quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono depositando uno specifico ricorso al Giudice dell’esecuzione stessa, che sarà dunque chiamato a decidere.
Ricevuta l’istanza, il Giudice fisserà con decreto scritto in calce a quest’ultimo l’udienza di comparizione delle parti, e il termine perentorio entro cui l’opponente deve notificare al convenuto – creditore il predetto ricorso, e il decreto emesso dal Giudice , informandolo così dell’opposizione e della correlata udienza di comparizione.
Al termine dell’udienza, il Giudice , con ordinanza, deciderà anche sull’istanza di sospensione dell’esecuzione, disposta se sussistono gravi motivi.
Si tenga anche conto che per potersi opporre all’esecuzione non è necessario aspettare la notifica del pignoramento.
Anzi, per molti versi, è opportuno che il debitore valuti anzitempo come intervenire in maniera oppositiva, riservandosi maggiori possibilità di “successo”.
Esecuzione non avviata
Se infatti l’esecuzione forzata non è ancora iniziata, ma è stata solo preannunciata mediante la notifica del precetto, l’opposizione viene fatta contro il precetto stesso, mediante atto di citazione proposto avanti al Giudice di cognizione competente per materia o per valore e territorio.
In questo caso, considerato che non c’è un vero e proprio processo esecutivo (che inizierà solamente con la notifica del pignoramento), non esiste ancora un Giudice per l’esecuzione designato. Il Giudice , se ritiene che sussistano gravi motivi, potrà sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.
In ogni ipotesi, è fondamentale rammentare che lo scopo dell’opposizione è mettere in dubbio la legittimità dell’esecuzione, che a sua volta si fonda sul titolo esecutivo.
Ne deriva che la contestazione riguarderà una serie di elementi che avranno proprio a che fare con il titolo.
Tra i vari esempi, rammentiamo come l’opposizione all’esecuzione possa avere come obiettivo quello di negare l’esistenza del titolo esecutivo, contestare la sua nullità, negare l’idoneità a fondare l’esecuzione o negare la corrispondenza della misura richiesta, con quanto contenuto all’interno del titolo esecutivo.