Ipoteca

Pignoramento e ipoteca: spesso se ne parla in maniera contemporanea ma… sono la stessa cosa? Ovviamente, no!

Contrariamente a quanto si possa superficialmente pensare, l’ipoteca non ha niente a che vedere con il pignoramento, poiché si tratta non di una forma di espropriazione forzata (come il pignoramento), bensì di una garanzia per il creditore che non pregiudica la proprietà dell’immobile, che rimane in capo al soggetto debitore.

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Per averne maggiore consapevolezza, può essere utile ricordare come l’ipoteca non si iscriva solamente in modo “forzato”, ovvero quando si procede per la strada del pignoramento. L’ipoteca può infatti essere concessa anche volontariamente (come nel caso della stipula di un mutuo), e non limita la circolazione del bene immobile a cui è ricollegata. Il debitore – salvo che la procedura o il contratto non prevedano diversamente – potrà dunque procedere anche alla vendita del bene immobile che, evidentemente, sarà gravato dall’ipoteca. Il compratore che acquista un immobile con vincolo ipotecario dovrà pertanto accollarsi tale gravame.

Nonostante tale differenza, c’è comunque un collegamento tra ipoteca e pignoramento, considerato che l’espropriazione pignoratizia arriva sempre dopo l’iscrizione ipotecaria.

In sintesi, quando il creditore desidera pignorare l’immobile di proprietà del debitore, dovrà procedere prima di tutto a iscrivere l’ipoteca. Da questo momento potranno trascorrere 6 mesi, all’interno dei quali il debitore avrà il tempo di regolarizzare il proprio debito, evitando che l’ipoteca si trasformi nel conseguente esproprio, e con la vendita all’asta.

A questo punto, può essere anche utile ricordare che l’iscrizione forzata dell’ipoteca nell’ambito di un procedimento pignoratizio, dovrà rispettare delle soglie minime così riassunte:

  • il debito deve essere pari ad almeno 20 mila euro per l’iscrizione ipotecaria sulla prima casa, e ad almeno 8 mila euro per l’iscrizione ipotecaria sugli altri beni immobili;
  • il pignoramento potrà avvenire solamente dopo la scadenza dei 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, con un limite di 120 mila euro per creditore. I limiti non si applicano per le seconde case di lusso, quali quelle identificate dalle categorie catastali A/8 e A/9. Non vi sono limiti nemmeno per gli uffici e per gli studi professionali.