Cancellazione del Pignoramento

Il pignoramento non è una “macchia” indelebile nel tempo, in grado di etichettare il debitore negli anni.

È invece una procedura che tra i vari esiti può anche condurre alla sua cancellazione: ma quali sono i casi di cancellazione del pignoramento, con riferimento alla procedura più importante, il pignoramento immobiliare?

Cancellazione del Pignoramento

In sintesi, sono 3 le principali opportunità di cancellazione del pignoramento immobiliare. Vediamole insieme.

Accordo tra il debitore e il creditore

La prima ipotesi di cancellazione del pignoramento immobiliare si verifica se il debitore e il creditore procedente hanno trovato un accordo e, dunque, quest’ultimo si può ritenere soddisfatto. In questo caso, la cancellazione del pignoramento immobiliare è una formalità che spetta proprio al creditore, generalmente dopo la stipula di un atto di transazione, con il quale il debitore si impegna a pagare l’importo concordato, e il creditore a cancellare il pignoramento dell’immobile dai registri pubblici immobiliari.

Una volta che il creditore ha proceduto alla cancellazione del pignoramento immobiliare, mediante il ricorso al registro immobiliare, dovrà altresì comunicare la rinuncia alla procedura con atto depositato nella cancelleria del tribunale competente.

Si tenga conto che non è necessario che il debitore paghi integralmente il proprio debito per poter arrivare alla cancellazione del pignoramento. È infatti possibile che le parti si accordino per un pagamento rateale: in tale scenario, è probabile che la cancellazione avverrà dopo aver richiesto una sospensione dell’esecuzione forzata, o un semplice rinvio, per poter verificare il corretto adempimento.

Pagamento integrale

La seconda motivazione di riferimento per cui è possibile ottenere la cancellazione del pignoramento, è legata al pagamento integrale del debito da parte del debitore.

Così come nel punto precedente, anche in questo frangente sarà il creditore a dover domandare la cancellazione del pignoramento immobiliare.

Se invece il creditore – nonostante il pagamento effettuato dal debitore – non dovesse procedere alla cancellazione e dovesse invece proseguire nell’esecuzione forzata, il debitore potrà procedere con l’opposizione all’esecuzione, ovvero un ricorso al tribunale per domandare di accertare l’insussistenza del diritto di credito.

Il Giudice , una volta verificato il pagamento, disporrà d’ufficio la cancellazione del pignoramento con un ordine alla conservatoria dei registri immobiliari.

Opposizione al pignoramento

La terza e ultima ipotesi di cancellazione del pignoramento immobiliare è quella dell’opposizione al pignoramento, di cui abbiamo parlato in specifica sezione sul nostro sito.

All’esito della causa, se il Giudice ritiene che le ragioni dell’opposizione siano fondate, ordinerà al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione del pignoramento.