Chi può richiedere il pignoramento, e attraverso quali canali?
Il creditore che non riesce a ottenere il pagamento del proprio credito nei modi e nei termini stabiliti in contratto, può ricorrere a diversi strumenti di tutela per poter ottenere il soddisfacimento della posizione creditoria.
Come noto, una delle strade perseguibili è quella del pignoramento, una procedura di espropriazione forzata che mira ad aggredire il pignoramento mobiliare o immobiliare del debitore.
È a questo punto intuibile che a effettuare il pagamento è il creditore, attraverso le vie giudiziarie. A decidere se avviare o meno il pignoramento e quale forma scegliere… sarà lo stesso creditore. Tuttavia, prima di far ciò, il creditore deve entrare in possesso dei requisiti del pignoramento: un titolo esecutivo e la notifica di un atto di precetto.
Come abbiamo già visto in altre sezioni del nostro portale dedicato al pignoramento, prima di notificare l’atto di precetto e – dunque – porre in essere l’ultimo passo prima dell’avvio della procedura pignoratizia, è molto probabile che il creditore possa scegliere di tentare nuovamente di ottenere l’adempimento spontaneo del debitore con la diffida ad adempiere.
La diffida ad adempiere non è però una procedura obbligatoria. Così come gli altri tentativi non giudiziari per poter ottenere il soddisfacimento del credito, anche questo passaggio potrà essere valutato in piena autonomia dal creditore. Con la conseguenza che – ovviamente – sarà opzionabile o meno, prima di passare alle “maniere forti”, sulla base delle proprie convinzioni e delle proprie preferenze.
Alla luce di ciò, a decidere il pignoramento è dunque unicamente il creditore il quale, trascorsi 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, può pertanto avviare o meno il processo senza ulteriori avvisi al debitore.
Si tenga anche conto che la scelta del creditore sul tipo di pignoramento da intraprendere non deve essere comunicata al giudice, visto e considerato che tutta la fase dell’esecuzione forzata si svolge al di fuori dell’aula giudiziaria.
Se infatti è il creditore a decidere se effettuare o meno il pignoramento, e come effettuarlo, è in realtà l’ufficiale giudiziario a porre in essere gli atti concreti del pignoramento. Tuttavia, nemmeno l’ufficiale giudiziario ha poteri decisionali, essendo questi rimessi al creditore: fanno eccezione poche ipotesi, come ad esempio – nell’ipotesi di pignoramento mobiliare – la scelta del pignoramento dei beni di più facile liquidazione.