Più volte sul nostro sito abbiamo ricordato che tra i requisiti del pignoramento, oltre alla notifica dell’atto di precetto, c’è il possesso da parte del creditore di un titolo esecutivo.
In questo ambito, rileva tra le ipotesi anche quella di un decreto ingiuntivo: ma che cos’è? E come si ottiene?
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario con il quale il Giudice – su richiesta del creditore – intima al debitore di adempiere a un debito.
Naturalmente, per poter richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, è necessario che il creditore provi formalmente l’esistenza del proprio credito e l’inadempimento del debitore.
Al ricevimento del decreto ingiuntivo, il debitore ha dunque due opportunità principali. La prima è quella di pagare la somma dovuta, andando così ad estinguere il debito e il suo procedimento.
La seconda è quella di fare opposizione – se ritiene di aver fondato motivo – nei termini di Legge pari a 40 giorni dalla data di notifica. Solamente in questo secondo caso si apre un processo che sarà finalizzato ad accertare l’effettiva sussistenza del debito e, dunque, la legittimità delle pretese di credito.
E se invece il debitore non si oppone al decreto ingiuntivo e non paga?
Decreto ingiuntivo e Pignoramento
In questo caso, il creditore potrà procedere con una procedura esecutiva, che potrà poi eventualmente svilupparsi con il pignoramento di cui abbiamo più volte riassunto i termini principali, e con l’espropriazione forzata dei beni.
Insomma, a maggiore chiarezza, il decreto ingiuntivo non è una sentenza di condanna, ma è più semplicemente uno strumento di riscossione che il creditore può ottenere ed utilizzare, generalmente dopo aver cercato di conseguire la riscossione dei propri crediti in modo più bonario.
Anche per poter render più celere tale procedura, sarà importante – per il creditore – munirsi di prove scritte idonee a supportare l’emissione del decreto ingiuntivo, come raccomandate, scritture private, fatture, estratti di scritture contabili, buste paga, e così via.
Nel caso in cui il creditore sia la pubblica amministrazione, ricordiamo che sono considerate prove scritte anche i libri e i registri, se regolarmente tenuti e certificati, o in caso di omessi versamenti di contributi previdenziali e assistenziali, anche le indagini da parte degli ispettori del lavoro.
Nel caso in cui, infine, il creditore sia un avvocato, un notaio o altro professionista, costituisce prova scritta la parcella sottoscritta.