L’iscrizione del pignoramento è una delle fasi più importanti e meno dibattute dai non addetti ai lavori, che sottovalutano pertanto l’importanza di tale procedimento. Ma in che cosa consiste?
Iniziamo con il ricordare che per iscrizione del pignoramento si intende più dettagliatamente l’iscrizione a ruolo del pignoramento, che deve essere effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla Legge, al fine di evitare che il pignoramento presso terzi perda efficacia.
In brevità, subito dopo l’esecuzione dell’ultima notifica, al creditore deve essere consegnato l’originale dell’atto di citazione.
A sua volta, il creditore è a sua volta tenuto a depositare la nota di iscrizione a ruolo del pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente, con le copie del precetto, del titolo esecutivo e dell’atto di citazione.
I tempi per poter procedere con l’iscrizione del pignoramento sono pari al trentesimo giorno seguente la consegna.
Ma cosa succede se non si rispettano i termini per l’iscrizione a ruolo del pignoramento?
Come abbiamo già rammentato se il creditore non rispetta tali termini temporali il pignoramento finirà con il perdere di efficacia.
Dunque, l’ufficiale giudiziario avrà il compito di attestare – attraverso l’apposizione di un timbro – la data di consegna della relazione, mentre nei casi di notifica tramite posta elettronica certificata, la data di perfezionamento del procedimento di notifica sarà attestata dallo stesso sistema informatico.
Si noti che, rispetto alle esecuzioni immobiliari e mobiliari presso il debitore, nel caso di pignoramento presso terzi il termine è maggiore (30 giorni rispetto a 15 giorni), in un processo più ampio che prevede che il terzo debba rendere la dichiarazione di quantità nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell’atto di pignoramento.
Questi tempi permettono al creditore, nel caso in cui il terzo sia solerne nel fornire la sua dichiarazione, di valutare entro un congruo lasso di tempo l’opportunità di iscrivere a ruolo del pignoramento.
Per esempio, se la dichiarazione del terzo ha contenuto negativo e non vi sono i presupposti per l’operatività del principio del riconoscimento implicito, il creditore potrebbe scegliere, quale opzione più conveniente, quella di non iscrivere a ruolo il procedimento.
Per quanto attiene il contenuto dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, questa dovrà contenere in ogni caso l’indicazione delle parti, le generalità e il codice fiscale, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento.