Notifica di Pignoramento

La notifica del pignoramento è il momento con cui si fornisce il vero e proprio “via” alla procedura di espropriazione forzata. Ma chi notifica il pignoramento? E come si arriva a questo punto?

Cerchiamo di andare con ordine, riepilogando che il pignoramento prende la strada dell’avvio quando il creditore si rivolge all’ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e precetto, indicandogli i beni del debitore da pignorare.

A questo punto, nel caso in cui si tratti di un pignoramento mobiliare, il creditore presenterà all’ufficiale giudiziario una richiesta di pignoramento presso la sede / residenza del debitore. L’ufficiale giudiziario dovrà recarsi presso tale domicilio entro 90 giorni dalla data di notifica dell’atto di precetto, e senza che sia necessario anticipare il proprio intervento con uno specifico avviso.

Ne deriva che nel caso di pignoramento mobiliare non esiste alcuna espressa notifica dell’atto di pignoramento.

L’ufficiale giudiziario, in altri termini, si limita a presentarsi presso il domicilio del debitore e, una volta presente, individua i beni che ritiene possano essere di più pronta liquidazione (cioè, quelli che ritiene di poter vendere prima e più facilmente), fino alla concorrenza del credito da soddisfare.

Come abbiamo già avuto modo di condividere più volte sul nostro sito, in questa operazione l’ufficiale giudiziario può essere accompagnato anche dal creditore. Nel caso in cui il debitore dovesse opporre resistenza, l’ufficiale giudiziario potrebbe richiedere l’ausilio delle forze dell’ordine.

Insomma, in caso di pignoramento mobiliare, l’atto di pignoramento assume la forma di un verbale dell’ufficiale giudiziario, con cui vengono elencati i beni che si ritiene possano essere messi all’asta per una pronta liquidazione.

E nel caso di pignoramento presso terzi o di pignoramento immobiliare? In questa ipotesi l’esecuzione forzata sarà preceduta dall’atto di pignoramento vero e proprio.

Un atto che determina il blocco dei beni pignorati e non è dunque, come qualcuno potrebbe ancora pensare, una semplice diffida o preavviso.

In conclusione: con la notifica del pignoramento immobiliare, l’immobile si considera già sottoposto al vincolo. Lo stesso vale per il pignoramento presso terzi: la notifica presso la banca del creditore, per esempio, determinerà l’immediata indisponibilità dei fondi nei limiti di quanto pignorabile.

Dunque, la notifica del pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario, effettuata in modo diretto o mediante servizio postale. In ogni orma di esecuzione forzata, il pignoramento consiste in un’ingiunzione al debitore di non compiere atti che possano sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione.