Verbale Pignoramento

Il verbale pignoramento è un documento redatto dall’ufficiale giudiziario per render conto delle sue attività e delle operazioni compiute nell’intera procedura.

Previsto dal codice di procedura civile tra gli elementi di forma del pignoramento, è dunque un elemento obbligatorio previsto all’interno del processo pignoratizio, e costituisce un fondamentale atto che avvicina il momento dell’espropriazione forzata vera e propria.

Verbale Pignoramento

Più nel dettaglio, l’art. 518 c.p.c. evidenzia come l’ufficiale giudiziario debba redigere un verbale di pignoramento delle sue operazioni, dando atto dell’ingiunzione al debitore, e descrivendo le cose pignorate, determinandone altresì in maniera approssimativa il loro valore.

Se lo ritiene utile o opportuno, nella redazione del verbale di pignoramento, potrà farsi assistere da uno stimatore da lui scelto.

Se ancora il pignoramento concerne frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l’ufficiale giudiziario si limiterà a indicarne natura, qualità e ubicazione.

Ancora, nel verbale di pignoramento l’ufficiale giudiziario informerà sulle disposizioni che ha dato per poter conservare le cose pignorate.

Sempre secondo il codice di procedura civile, nel caso in cui il debitore non sia presente, l’ufficiale giudiziario potrà rivolgere la sua ingiunzione alle persone familiari o altre persone relazionabili al debitore (art. 139 c.p.c.), consegnando loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di tali persone, potrà pur sempre affiggere l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Ricordiamo inoltre che il verbale di pignoramento e il precetto dovranno essere depositati presso la cancelleria del tribunale competente entro le 24 ore successive al compimento delle operazioni.

Il cancelliere potrà a questo punto formare il fascicolo dell’esecuzione.

Ma che informazioni possiamo trarre da quanto sopra?

Innanzitutto, la Legge afferma implicitamente che la presenza del debitore non è necessaria perché si proceda al pignoramento.

Tanto meno è necessaria la presenza del creditore, che potrà comunque scegliere se partecipare o meno al pignoramento personalmente o a mezzo di un procuratore.

In secondo luogo, la natura del verbale di pignoramento è quella di pubblica fede (fa piena prova fino a querela di falso) se viene redatta da un pubblico ufficiale come l’ufficiale giudiziario.

Non è questo, comunque, l’unico verbale che potrebbe essere chiamato come “verbale di pignoramento”: a titolo di esempio, si tenga conto del verbale di udienza del pignoramento, che registra gli atti processuali, l’attività istruttoria e ogni altro elemento che avviene dinanzi all’autorità giudiziaria, o ancora il verbale in sede di esecuzione o di rilascio dell’immobile pignorato, sempre redatto a cura dell’ufficiale giudiziario.