Cosa si può fare per poter evitare le conseguenze e gli effetti del pignoramento
Il pignoramento non rappresenta una “condanna” definitiva per il debitore! Esistono infatti diverse strade che possono permettere a chi ha avuto ritardi nei pagamenti di poter trovare un’intesa con il creditore che possa evitare l’espropriazione forzata.
Il pignoramento non è, dunque, una strada a senso unico. Anche se il creditore ha dato seguito alle procedure pignoratizie, è pur sempre possibile che le parti possano “parlarsi” al fine di trovare un’intesa che possa soddisfarle entrambe. Il debitore avrà tutto l’interesse ad ascoltare delle proposte, soprattutto se il patrimonio del debitore è notoriamente insufficiente a onorare il debito.
Naturalmente, il modo più semplice per evitare il pignoramento è pagare la somma di denaro al creditore.
In tal senso, se l’ufficiale giudiziario ha già iniziato la procedura di espropriazione forzata, il pagamento dovrà essere effettuata a sue mani, con un importo comprensivo del valore per cui si procede e delle spese della procedura. L’ufficiale giudiziario avrà poi l’incarico di versare questo importo al creditore: un simile comportamento da parte del debitore ha contenuto e valore di pagamento, e procedure effetti liberatori immediati.
Peraltro, si tenga conto che nulla varia nel caso in cui esistono più creditori. In questo caso, infatti, il debitore procederà pur sempre a effettuare un unico pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario, al quale poi spetterà il compito di distribuire la somma ricavata tra i vari creditori.
Se invece il creditore ritiene di poter estinguere il debito, ma prima dell’intervento dell’ufficiale giudiziario, potrà corrispondere la somma direttamente al creditore. In questo caso diventa fondamentale ottenere dal creditore stesso una liberatoria dell’obbligazione così estinta, da far valere nell’ipotesi in cui la procedura pignoratizia vada comunque avanti (per colpa o dolo).
Esistono inoltre ulteriori strade per evitare il pignoramento. Una di queste è la facoltà, riconosciuta al debitore ex art. 496 c.p.c., di domandare la riduzione del pignoramento quando questo colpisce beni di valore superiore al credito e alle spese.
Si tratta di uno strumento che la legge ha previsto in tutela del debitore esecutato, in tutte quelle situazioni in cui il pignoramento risulti eccessivo in ragione del credito vantato dal creditore precedete e dagli eventuali creditori intervenuti.
Risulta poi sempre valutabile la strada dell’opposizione all’esecuzione forzata. Se il titolo esecutivo su cui si basa il pignoramento è una sentenza o altro provvedimento giudiziario, si può sollevare contestazione solamente ricorrendo in appello, entro 30 giorni: agire solo quando arriva il pignoramento è, dunque, troppo tardi.
Se invece il titolo esecutivo non è giudiziario (ad esempio, una cambiale) è possibile sollevare un’opposizione nel merito del credito: si pensi, tra i vari casi, al fatto in cui il titolo sia stato emesso per altre posizioni, per importi errati, e così via.
Le casistiche circa la contestazione del pignoramento sono numerose e diversificate: il nostro consiglio è quello di parlarne con un esperto e, soprattutto, farlo con tempestività!