Conto corrente “congelato” dal pignoramento? Ecco come sbloccarlo!
Nel pignoramento presso terzi una delle “prede” più ambite dal creditore è il conto corrente del debitore (il terzo è, dunque, la banca).
Gli effetti di tale procedimento sono molto incisivi: si rende infatti indisponibile il saldo del conto corrente fino al limite dell’importo del credito fatto valere dal creditore e fermo restanti le soglie che abbiamo già visto nella sezione “QUANTO POSSONO PIGNORARE”, alla quale ti rimandiamo per saperne di più.
Le conseguenze sono abbastanza importanti: né il correntista / debitore, né la banca, possono procedere a movimentare il conto in uscita, bloccando dunque pagamenti di goni natura. Insomma, in questa situazione diventa abbastanza alto il pericolo che il correntista, non potendo più accedere ai propri fondi, diventi moroso nei confronti di altri soggetti, che dunque potrebbero avanzare altri pignoramenti, e così via.
Ad ogni modo, c’è una buona notizia: è possibile sbloccare il pignoramento evitando tali effetti a catena. Ma come?
In primo luogo, è possibile riacquistare la disponibilità del proprio conto corrente mediante la conversione del pignoramento: con tale procedura l’obiettivo del pignoramento si “sposta” verso una soma di denaro che il debitore mette a disposizione del creditore, e che viene a concretizzarsi mediante un apposito conto intestato alla procedura esecutiva, custodito dalla cancelleria del Giudice dell’esecuzione.
La domanda di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che sia disposta dal giudice l’assegnazione del saldo pignorato in conto corrente: proprio per questo motivo è fondamentale che il correntista non faccia passare troppo tempo, ma si attivi con tempestività per poter convertire il pignoramento.
Un metodo alternativo per poter sbloccare il pignoramento, diverso dalla conversione, è quello di realizzare una scrittura privata di transazione, ovvero un accordo di natura bonaria tra le parti.
In questo caso il debitore e il creditore si accordano per una risoluzione della controversia, che sia ritenuta soddisfacente dalle parti. Ad esempio, si può stabilire nella scrittura privata che il debitore paghi immediatamente una parte del suo debito, rateizzando la parte successiva. Le parti che firmano la scrittura privata possono dunque presentarsi dal giudice domandando la ratifica dell’accordo, e la sospensione del pignoramento.