Come sostituire i beni pignorati con una somma di denaro
La conversione del pignoramento è una possibilità in capo al debitore, consistente la sostituzione delle cose pignorate con una somma di denaro che sia comprensiva non solamente del valore del credito dovuto, quanto anche delle spese dell’esecuzione.
Prevista dall’art. 495 c.p.c., la legge prevede che si possa ricorrere alla conversione del pignoramento attraverso il deposito di una specifica richieste, fino a quando non sono disposte la vendita o l’assegnazione dei beni, ovvero entro il momento in cui il giudice pronunci la relativa ordinanza. Pertanto, una volta che viene presentata l’istanza di conversione, la domanda non può più essere riproposta: l’eventuale richiesta verrebbe respinta.
Si tenga conto che l’accoglimento dell’istanza di conversione del pignoramento è subordinata al versamento a titolo di cauzione, da parte del debitore, di una somma pari al 20% dei crediti vantati dai creditori, sia procedente che intervenuti. Possono essere dedotti da tale importo i versamenti già eseguiti, che dovranno tuttavia essere provati con apposita documentazione.
Per quanto concerne le modalità operative, la domanda di conversione del pignoramento deve essere presentata alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari o alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento. Alla domanda dovrà essere allegata la prova di pagamento della cauzione che, come sopra abbiamo già avuto modo di precisare, dovrà essere pari ad almeno un quinto del debito. In alternativa, potrà essere allegato all’istanza un assegno circolare non trasferibile, intestato alla procedura esecutiva.
Una volta che il debitore avrà presentato l’istanza di conversione, il giudice fisserà entro 30 giorni un’udienza durante la quale sentirà le parti e determinerà la somma da sostituire al bene pignorato. Verrà altresì pianificata l’eventuale rateizzazione.
Il giudice rinvierà dunque a un’udienza successiva nella quale verrà verificato il buon esito dei versamenti e, in caso di esito positivo, sarà dichiarata l’estinzione del pignoramento e la cancellazione dello stesso e assegnazione delle somme versate ai creditori.
Per quanto attiene la rateizzazione, si tenga conto che tale è subordinata alla sussistenza di giustificati motivi e si estrinseca in versamenti mensili per un massimo di 36 mesi. Il debitore che omette di versare una rata, o la versa con un ritardo superiore a 15 giorni, decade dal beneficio della conversione, e andrà dunque incontro alla vendita dei beni.