Pignoramento Casa

Il pignoramento della casa è certamente una delle conseguenze più temute da parte di quelle persone che sono in ritardo con il pagamento dei propri debiti, e temono di non poter far fronte a tali obblighi.

Ma è possibile pignorare la casa? Ci sono dei limiti? E che cosa sarebbe opportuno sapere?

Pignoramento Casa

Cominciamo subito ricordando che il creditore può pignorare la casa senza alcuna limitazione di importo (ferma restando l’impossibilità di procedere al pignoramento della casa per cifre irrisorie, che andranno comunque valutate dal Giudice).

Eccezione è rappresentata per il pignoramento dell’agente per la riscossione, che non può aggredire la prima casa del debitore, se costui ha un solo immobile accatastato a civile abitazione non di lusso.

In altri termini, il privato può sempre pignorare qualsiasi immobile.

L’agente per la riscossione non può invece pignorare l’unica casa di residenza per uso abitazione del debitore, ove può far iscrivere ipoteca solo per debiti superiori a 20 mila euro.

Nell’ipotesi di seconde case, l’agente per la riscossione può comunque pignorare l’immobile solo per debiti complessivamente superiori a 120 mila euro, con ipoteca iscrivibile solo per esposizione superiore a 20 mila euro.

 

Casa donata o venduta prima del pignoramento

Ma cosa succede se la casa viene donata o venduta prima del pignoramento?

In realtà, non si tratta di una mossa “difensiva” particolarmente utile da parte del debitore. Se infatti costui dona l’immobile allo scopo di evitare il pignoramento, il creditore ha pur sempre la possibilità di rendere inefficace la cessione:

  1. se il creditore trascrive il proprio pignoramento entro un anno dalla donazione, ottenendo così la possibilità di pignorare l’immobile anche se nel frattempo è divenuto di titolarità di terzi;
  2. con azione revocatoria, a condizione che lo faccia entro 5 anni dalla donazione, mediante causa ordinaria che sarà finalizzata a dimostrare che il donante ha posto in essere l’atto allo scopo di frodare il creditore.

Le conseguenze sono piuttosto simili se invece l’immobile è venduto prima del pignoramento.

In questo caso, infatti, il creditore può pur sempre esercitare l’azione revocatoria entro 5 anni dal compimento dell’atto: se non lo fa, l’atto diventa definitivo, e non può più essere reso inefficace.

Contrariamente però a quanto avviene con la revocatoria della donazione, la revocatoria della vendita rappresenta sempre una strada più ardua, poiché dovrà dimostrare non solamente che il debitore ha agito con l’intento di danneggiarlo, ma anche che l’acquirente fosse partecipe di questo obiettivo, o fosse per lo meno a conoscenza del debito.