Al fine di soddisfare i propri crediti, il creditore può aggredire i beni del debitore attuali e futuri, ivi compresi anche quelli il pignoramento dei beni mobili.
Peraltro, la Legge riconosce all’ufficiale giudiziario un’ampia possibilità di scelta dei beni mobili da sottoporre al pignoramento, entro i limiti del credito da soddisfare: l’obiettivo dell’ufficiale sarà quello di individuare beni mobili prontamente liquidabili, accorciando in tal modo i tempi della procedura.
Ad ogni modo, attenzione a non saltare a conclusioni troppo affrettate: nel far quanto sopra abbiamo riassunto, infatti, l’ufficiale giudiziario incontra alcuni importanti limiti, non potendo estendere il pignoramento a quei particolari beni espressamente esclusi.
Riassumendo quanto previsto dal legislatore, non sono beni mobili pignorabili quelli che rientrano nella seguente lista:
- le cose sacre e quelle che servono per esercitare il culto;
- l’anello nuziale;
- i vestiti e la biancheria;
- i letti, i tavoli per consumare i pasti e le sedie, gli armadi che custodiscono il guardaroba, i cassettoni, il frigo, le stufe e i fornelli, la lavatrice e gli utensili da cucina;
- i combustibili e i commestibili necessari per il mantenimento di un mese del debitore e delle persone che convivono con lui;
- le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per adempiere a un pubblico servizio;
- le decorazioni al valore;
- le lettere, i registri e gli scritti di famiglia;
- i manoscritti (salvo che siano parte di una collezione abbiano rilevante valore economico).
Beni mobili non pignorabili
Ma perché questi beni mobili non sono pignorabili?
La ragione è piuttosto semplice.
La Legge ha infatti previsto che il creditore possa soddisfare il proprio diritto di credito su un’ampia gamma di beni, ma questa soddisfazione non può intaccare la dignità del debitore, che dovrà essere tutelata impedendo che il pignoramento possa intaccare beni che vengono ritenuti indispensabili alla propria vita privata e lavorativa.
E se invece il debitore è un’azienda o una ditta?
In questo caso, gli strumenti, gli oggetti e i libri che sono utilizzati dal debitore e sono ritenuti indispensabili allo stesso nell’esercizio della sua professione, arte o mestiere, possono essere pignorabili fino al limite di un quinto.
Se tuttavia il debitore è una società in cui il lavoro personale dei dipendenti prevale su quello delle macchine, allora non vi sarà più il limite del quinto, e si potrà procedere al totale pignoramento dei beni.
Se il creditore e l’ufficiale giudiziario violano tali regole, il debitore potrà presentare un ricorso al Giudice dell’esecuzione, domandando il ripristino della situazione precedente al pignoramento e il risarcimento dei danni.