Decimo Pignorato

Il decimo pignorato è un termine che è attribuito a una particolare procedura di pignoramento per i debiti allo Stato in materia tributaria.

Un limite che appare essere ben più contenuto rispetto al consueto limite di un quinto dello stipendio. 

Questo vale invece ancora per la generalità dei pignoramenti sullo stipendio o sulla pensione.

decimo pignorato

Più nel dettaglio, se i creditori privati possono pignorare un quinto dello stipendio o della pensione del debitore, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, limitatamente ai tributi dovuti allo Stato, non possono effettuare un pignoramento presso terzi per la stessa proporzione, tranne il caso in cui lo stipendio percepito dal debitore sia superiore a 5.000 euro.

Nel dettaglio, pertanto, le somme che sono dovute a titolo di stipendio o di pensione possono essere pignorate dall’agente per la riscossione:

  • in misura massima di un decimo per gli importi (stipendio o pensione) fino a 2.500 euro;
  • un settimo al massimo per gli importi (stipendio o pensione) superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro;
  • in misura massima di un quinto per gli importi (stipendio o pensione) superiori a 5.000 euro.

Comunque tali importi riguardano solamente i pignoramenti per tributi dovuti all’Erario, non operano per gli altri tipi di debiti.

Se il pignoramento è avviato da un soggetto privato il limite sarà quello ordinario di un quinto dello stipendio o della pensione.

Pignoramento di un decimo

Se invece il pignoramento presso terzi è avviato dall’agente per la riscossione per un tributo non pagato, allora il limite sarà quello del decimo pignorato per i debitori che percepiscono uno stipendio non superiore a 2.500 euro.

E se il pignoramento presso terzi viene proposto contemporaneamente da più creditori oltre all’Agenzia delle Entrate?

In questo caso, fermo restando che l’agente per la riscossione dovrà pur sempre rispettare i limiti che sopra abbiamo esposto, gli altri creditori potranno concorrere con quote aggiuntive – nei limiti della metà dello stipendio percepito dal debitore – a patto che i loro crediti siano sorti per cause diverse, come ad esempio quelli per alimenti, o per lavoro.