Molti debitori si domandano se l’usufrutto sia o meno pignorabile, e cercano informazioni su eventuali limiti e caratteristiche della pignorabilità dell’usufrutto.
Ebbene, per poter porre chiarezza in questo tema che spesso genera confusione, ricordiamo come l’usufrutto sia un diritto pignorabile, e dunque sia aggredibile dai creditori nonostante la nuda proprietà appartenga a un soggetto che, presumibilmente, sarà estraneo al debito.
L’usufrutto
Ma che cos’è l’usufrutto?
E come opera il pignoramento dell’usufrutto?
Andiamo con ordine.
L’usufrutto è un diritto che permette di godere di una cosa mobile o immobile, facendone propri sia i frutti naturali che quelli civili.
L’usufruttuario avrà l’obbligo di rispettarne la destinazione economica, non mutando il carattere e la natura del bene mobile o immobile.
Il caso più tradizionale è quello dell’usufrutto di un’abitazione: l’usufruttuario sarà colui che possiederà la casa, utilizzandola nei limiti di cui sopra; il nudo proprietario sarà invece colui che disporrà della proprietà dell’abitazione, ma la potrà utilizzare solamente dopo la morte dell’usufruttuario.
L’usufrutto si può pignorare
Di qui, la necessità di rinnovare la domanda di apertura del nostro approfondimento: l’usufrutto si può pignorare?
La risposta è positiva.
Considerato che possono essere oggetto di pignoramento tutti i diritti reali immobiliari che sono alienabili, anche il diritto di usufrutto potrà ben diventare un destinatario dell’atto di pignoramento.
Ad ogni modo, permane la caratteristica della temporaneità del diritto che, nell’ipotesi frequente di usufrutto vitalizio, coinciderà con la vita dell’originario titolare sottoposto a procedura esecutiva, e non del creditore procedente. In sintesi, è molto importante rammentare che il diritto si estinguerà con la morte del debitore originario, e non con il nuovo titolare del diritto!
A completezza di questo argomento, ricordiamo anche che al contrario di quanto avviene per l’usufrutto, in realtà è il diritto di abitazione a non essere pignorabile.
I giudici hanno più volte ricordato che in ragione della sua funzione (assolvere ad esigenze di carattere familiare) e della sua natura (strettamente personale), questo diritto non può essere oggetto a pignoramento.
Per le stesse ragioni – rammentano ancora alcune recenti sentenze – il concetto di impignorabilità deve estendersi anche al diritto d’uso.
Si tenga conto che, sempre in riferimento al diritto di abitazione, uno dei quesiti più comuni sia quello su cosa accade quando viene pignorato l’immobile sul quale esso grava.
Ebbene, in questo caso specifico assume rilevanza la necessità di indagare se l’atto che costituisce il diritto di abitazione sia stato trascritto prima o dopo la trascrizione del pignoramento; solamente nel primo caso il diritto di abitazione potrà essere opposto con validità ai creditori.