Per poter soddisfare il proprio credito, il creditore può perseguire anche la strada del pignoramento dei crediti presso terzi.
Facendo così andrà a pignorare le posizioni creditizie che il debitore potrebbe vantare nei confronti di terze persone, per ragioni di lavoro, commerciali, finanziarie e altro ancora.
Trattandosi di una sotto-categoria del più generale “Pignoramento presso terzi”, ne deriverà che la procedura comincerà attraverso la notifica dell’atto di pignoramento nei confronti del debitore principale e del terzo pignorato, ovvero di colui nei confronti del quale si ritiene che il debitore principale possa vantare dei crediti.
Notificato il pignoramento, l’ufficiale giudiziario restituirà l’originale dell’atto di pignoramento al creditore.
A questo punto avrà 30 giorni di tempo a disposizione per poter depositare l’originale dell’atto di citazione, il titolo esecutivo e la nota di iscrizione a ruolo, presso la cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione coattiva.
Si tratta, nella maggior parte dei casi, del tribunale sul cui territorio ricade la residenza del debitore, il suo domicilio o la sede legale dell’azienda.
Perdita di efficacia
Se il creditore non rispetta questo termine e, dunque, nei 30 giorni dalla notifica del pignoramento non procede al deposito degli atti, il pignoramento perderà efficacia.
Ricordiamo anche che nel pignoramento dei crediti presso terzi, l’atto deve comprendere anche l’avvertimento per il terzo che il credito o i beni pignorati che derivano dal rapporto di lavoro, in caso di mancata dichiarazione, si considerano non contestati.
Se il terzo pignorato non dovesse fornire le dovute dichiarazioni, o non compare in udienza, diviene personalmente obbligato nei confronti del creditore procedente, con assoggettamento del proprio patrimonio personale in caso di mancato pagamento, alle iniziative esecutive dello stesso creditore.
Per i casi di pignoramento presso terzi di crediti che non derivano invece da rapporti di lavoro, il Giudice fisserà una seconda udienza per permettere al terzo di comparire e di rendere la sua dichiarazione.
In difetto di questa seconda udienza, il credito verrà giudicato come non contestato, e il Giudice lo assegnerà al creditore procedente.