Il pignoramento della pensione è una procedura che rientra all’interno dei pignoramenti presso terzi, ovvero delle procedure pignoratizie che non coinvolgono solamente il debitore, quanto anche un terzo pignorato, il cui ruolo diviene fondamentale per poter permettere il recupero del debito da parte del creditore.
Ad ogni modo, così come avviene per esempio per il pignoramento dello stipendio, anche il pignoramento della pensione deve avvenire entro rigidi limiti, peraltro rivisti qualche anno fa in un’ottica di maggiore tutela per il debitore.
Nel caso di un pignoramento della pensione presso l’ente previdenziale, ad esempio, è stato previsto che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità in luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non potranno essere pignorate per un importo pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.
La parte eccedente tale ammontare potrà essere pignorata nei consueti limiti, pari a un quinto.
Ora, considerando che per l’anno in corso la misura dell’assegno sociale è pari a 453 euro, ne deriva che il limite del pignoramento della pensione è pari a 679,50 euro, ovvero 453 euro (assegno sociale) + 226,50 euro (la metà dell’assegno sociale).
La parte che eccede questo importo potrà essere assoggettato a pignoramento solamente nella misura di un quinto.
Ipotizzando pertanto che il debitore pensionato percepisce un assegno di 1.000 euro al mese, il creditore potrà far pignorare solamente la parte eccedente il minimo vitale, ovvero la quota che eccede i 679,50 euro: considerato che il creditore potrà aggredire “solamente” 320,10 euro, ne deriva che il pignoramento della pensione potrà riguardare 64,10 euro.
Non pignorabili
In tal senso, ricordiamo anche che l’assegno sociale, la pensione di invalidità totale e le indennità di accompagnamento non sono mai pignorabili, e che l’Agente per la riscossione dovrà fronteggiare dei limiti ancora più stringenti, considerato che se la pensione non supera i 2.500 euro, potrà pignorare solamente un decimo dell’importo eccedente, elevabile a un settimo nel caso di pensioni di importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro, e a un quinto solamente nell’ipotesi in cui l’importo della pensione superi i 5.000 euro.
Regole parzialmente diverse valgono nel caso in cui il pignoramento della pensione non avvenga presso l’ente previdenziale, bensì presso la banca su cui è già stato accreditato l’assegno pensionistico. Per saperne di più rimandiamo alla nostra sezione dedicata al pignoramento presso terzi!