Pignoramento dello Stipendio

Tra vecchie e nuove regole, il tema del pignoramento dello stipendio apre al rischio di importante confusioni.

Cerchiamo allora di fare chiarezza, ricordando quanta parte di stipendio si possa pignorare, e che cosa cambia se lo stipendio viene pignorato presso il datore di lavoro, o presso la banca / posta in cui si accredita l’emolumento.

Pignoramento dello Stipendio

Per far ciò, cominciamo con il riassumere sinteticamente le vecchie regole, in base alle quali il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro (cioè prima che le somme fossero erogate) poteva essere effettuato nella misura massima di un quinto.

Nel caso in cui il terzo pignorato fosse la banca o le poste, il blocco poteva invece riguardare tutte le somme depositate sul conto, senza alcun limite.

Le cose sono fortunatamente cambiate in misura più favorevole per il debitore pignorato che, di fatti, non rischia più il pignoramento dell’intero deposito sul conto, ma solamente una parte.

Pignoramento dello Stipendio presso il datore di lavoro

Andiamo con ordine. Quando il pignoramento avviene presso il datore di lavoro, le nuove regole prevedono che:

  • se la procedura riguarda un solo creditore, lo stipendio è pignorabile fino a un massimo di un quinto;
  • se la procedura riguarda più creditori per diverse cause (a) alimenti; b) tributi; c) altri debiti), il pignoramento dello stipendio può arrivare fino a un massimo della metà;
  • se il creditore è l’agente per la riscossione, il pignoramento dello stipendio è ammesso nel limite di un decimo per stipendi fino a 2.500 euro, di un settimo per stipendi fino a 5.000 euro, di un quinto per stipendi oltre i 5.000 euro.

E se invece il pignoramento dello stipendio riguarda un terzo come la banca o la posta, e dunque avviene quando lo stipendio è già stato accreditato sul conto?

Pignoramento dello Stipendio presso la Banca o la Posta

In questo caso, per le somme che si trovano già depositate presso la banca o presso la posta, il creditore non può più pignorare il 100% del saldo, ma solamente l’importo che supera il triplo dell’assegno sociale.

Considerato che attualmente l’assegno sociale ammonta a 448,07 euro, significa che sarà pignorabile solo l’eccedenza di 1.344,21 euro (ovvero 448,07 euro x 3).

Per le somme che invece verranno accreditate successivamente alla data della notifica del pignoramento, a titolo di stipendio, valgono le stesse regole e gli stessi limiti che abbiamo già visto per quanto attiene il pignoramento presso terzi dal datore di lavoro, ovvero con un massimo di un quinto o un mezzo a seconda del numero e del tipo di creditori, e ferma restando l’ulteriore esistenza dei limiti per il pignoramento eseguito dal fisco.