La merce in negozio può essere pignorata?
È questa una domanda molto comune da parte di tutti quei negozianti che hanno dei debiti in sospeso, e che temono di vedersi pignorati i beni che potrebbero essere venduti ai propri clienti.
Ma è davvero così?
La merce negozio può divenire oggetto di un’espropriazione forzata da parte dell’ufficiale giudiziario?
La risposta è tendenzialmente positiva: si può pignorare la merce di un negozio.
Ricordiamo infatti come la merce presente in negozio, se di proprietà del debitore, è potenzialmente pignorabile da parte dell’ufficiale giudiziario fino alla concorrenza del soddisfacimento del credito del creditore procedente.
La merce in negozio deve, tuttavia, essere nella piena disponibilità del debitore. Se per esempio, dunque, il debitore “ospita” in negozio della merce altrui, occupandosi degli aspetti commerciali per conto terzi, tali beni non potranno essere pignorati.
Al di là di ciò, i rischi che il pignoramento della merce in negozio possa effettivamente concretizzarsi sono piuttosto elevati. L’ufficiale giudiziario ha infatti il compito di trovare dei beni che siano prontamente liquidabili. E quali beni di più pronto realizzo se non quelli che sono già in vendita nel negozio?
Ad ogni modo, è anche bene che il debitore non ceda a inutili allarmismi.
Beni non strumentali
È infatti d’uso che l’ufficiale giudiziari inizi la propria ricerca dei beni pignorabili da quelli che non sono ritenuti strumentali alla corretta conduzione dell’attività di negozio, evitando di privare il locale commerciale di tutti i beni che potrebbero impedire lo svolgimento effettivo e sostanziale della propria impresa.
Discorso diverso vale invece per i beni che sono ritenuti essere pienamente strumentali, o ancora per i libri aziendali.
Beni strumentali
In questo caso il pignoramento potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti del quinto, impedendo pertanto di privare il negozio di una parte troppo rilevante dei beni mobili che sono ritenuti essenziali per lo svolgimento delle attività.
In ogni caso, ricordiamo che se il debitore ritiene che il creditore e l’ufficiale giudiziario non abbiano rispettato le regole previste per la propria tutela, può pur sempre ricorrere al Giudice per l’esecuzione, richiedendo che venga ripristinata la situazione precedente e, ove vi sia il caso, domandando anche un risarcimento del danno.