Pignoramento Società

Tra le varie strade che il creditore può attivare per poter soddisfare il proprio diritto di credito, vi è anche quella di pignorare la società o, meglio, pignorare le quote sociali del debitore.

Si tratta di un percorso molto particolare e, in tal senso, una conferma ci è anche data dalla diversa collocazione che il legislatore ha voluto dare a tale opportunità: non il codice di procedura civile, che “ispira” la maggior parte di quanto abbiamo scritto nel nostro sito, bensì il codice civile.

Pignoramento Azienda

Il codice civile, all’art. 2471, ammette infatti che la partecipazione in una società può essere oggetto di espropriazione.

Ma in che modo?

Pignoramento delle quote sociali

È lo stesso articolo del codice a stabilire che il pignoramento delle quote sociali deve essere eseguito attraverso una notifica sia al debitore che alla società, e che dopo la notifica il provvedimento debba essere iscritto nel registro delle imprese.

Si tratta di una procedura non totalmente ignota, simile a quella già vista per il pignoramento immobiliare, con onere dell’iscrizione in capo a creditore e all’ufficiale giudiziario. 

Una volta che la società è pignorata, la vendita delle quote societarie viene disposta dal Giudice  con un’ordinanza che il creditore è poi obbligato a notificare alla società cui la partecipazione si riferisce.

Vi è però un’eccezione, rappresentata dal fatto che la partecipazione non sia liberamente trasferibile.

In questo caso il creditore, il debitore e la società cercheranno un accordo sulla vendita: nell’ipotesi in cui l’intesa non sia raggiunta, la vendita della partecipazione avverrà all’incanto.

Tuttavia, il codice civile riconosce in questa situazione un’altra particolarità: se infatti la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, la vendita della quota societaria rimane priva di effetto.

Le specificità del pignoramento societario non sono però finite qui.

L’art. 2912 del codice civile prevede infatti che il pignoramento si estenda anche ai frutti, agli accessori e alle pertinenze della cosa pignorata.

Applicando tale concetto alle quote societarie, significa che rientrano nel pignoramento anche gli utili della partecipazione nella società.