La quota pignorabile è la parte di stipendio o di pensione del debitore che il creditore può sottoporre a pignoramento, lasciando invece la parte rimanente nelle tasche del debitore.
Ma a quanto ammonta la quota pignorabile?
E come si calcola?
Quota pignorabile dello Stipendio
Cominciamo con la quota pignorabile dello stipendio che, in linea di massima, ammonta a un quinto della retribuzione netta.
Ne deriva che se il debitore percepisce uno stipendio netto di 1.000 euro, la quota pignorabile sarà pari a 200 euro.
È comunque possibile che i creditori che desiderano pignorare lo stipendio siano più di uno. In questo caso, se tutti i creditori procedono per la stessa tipologia di crediti (si pensi a crediti da rapporto di lavoro) varrà la regola dell’accordo: i creditori successivi al primo si metteranno in “coda”, e potranno pignorare il quinto solo dopo che il primo creditore è stato soddisfatto.
Tuttavia, se i creditori che vogliono pignorare lo stipendio procedono per crediti di natura diversa (si pensi a un credito per alimenti e a un credito da lavoro), allora potranno partecipare contemporaneamente con il loro pignoramento del quinto, ma nei limiti della metà della retribuzione.
Quota pignorabile della Pensione
Il discorso è più complesso per quanto concerne la quota pignorabile della pensione.
Con riferimento alle somme che sono dovute da chiunque a titolo di pensione, di indennità in luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, infatti, la Legge prevede che non si possa pignorare la pensione per un importo pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.
Considerato che l’importo attuale dell’assegno sociale è di 453 euro, la quota non pignorabile della pensione sarà pari a 679,50 euro.
Sempre nei limiti del quinto, il pignoramento riguarderà tutto ciò che “avanza” da questa quota.
Fin qui, le quote pignorabili e le quote non pignorabili se il pignoramento presso terzi viene effettuato su stipendio o pensione accreditato sul conto corrente bancario o postale dopo il pignoramento.
Data precedente
E per le somme che vengono invece accreditate in data anteriore al pignoramento?
In questo caso, le somme derivanti dagli emolumenti possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.
Ipotizzando che la sua misura rimanga di 453 euro, significa che l’importo non pignorabile equivale a 1.359 euro: sulla parte eccedente il creditore potrà effettuare il pignoramento in maniera integrale (non si calcola, pertanto, il limite del quinto).