In che modo il creditore può pignorare i beni e i crediti al proprio debitore
Il pignoramento è una delle strade che il creditore può perseguire per poter ottenere un soddisfacimento totale o parziale del proprio credito. Ma i creditori di quali mezzi si avvalgono per il pignoramento? Si può agire in maniera diretta e personale, o si deve ricorrere sempre all’ufficiale giudiziario? E si può presenziare a un pignoramento mobiliare?
Cerchiamo di rispondere sinteticamente a queste domande, ricordando innanzitutto come il “mezzo” fondamentale per poter effettuare il pignoramento è proprio l’ufficiale giudiziario, il professionista autorizzato dalla legge a ricercare i beni del debitore, e asportarli (o lasciarli nello stesso domicilio) dal debitore, nominando quest’ultimo come custode.
L’ufficiale giudiziario, su autorizzazione del tribunale, è pertanto lo “strumento” che il creditore ha per poter pignorare i beni e/o i crediti del debitore, fermo restando che – in precedenza a tale momento – il creditore avrà avuto l’accortezza di munirsi dei principali requisiti della procedura pignoratizia, come la disponibilità di un titolo esecutivo e della notifica del precetto.
Chiarito quanto sopra, è dunque l’ufficiale giudiziario la “via” che il creditore dispone per poter effettuare il pignoramento. Una “via” piuttosto autorevole: chi minaccia l’ufficiale giudiziario o impedisce l’esercizio delle sue funzioni, commette un reato punibile ai sensi del codice penale.
Come se quanto sopra non fosse un deterrente sufficiente per poter evitare qualsiasi azione di opposizione all’ufficiale giudiziario, potrebbe essere utile ricordare come l’ufficiale giudiziario che lo ritiene opportuno possa domandare l’intervento delle forze dell’ordine per poter garantire l’accesso ai locali in cui avverrà l’espropriazione forzata. Insomma, contrastare l’ufficiale giudiziario non è proprio una buona idea.
Insieme all’ufficiale giudiziario, ha diritto a partecipare alle operazioni di pignoramento anche lo stesso creditore. Pertanto, il debitore dovrà permettere a quest’ultimo di entrare nel proprio domicilio o presso l’attività commerciale o gli altri luoghi del debitore e a nulla – anche in questo caso – potrebbero valere le azioni di opposizione: l’ufficiale giudiziario e il creditore potrebbero infatti tornare con il supporto delle forze dell’ordine.
A proposito di comportamenti configurabili reato, si tenga anche conto che se l’ufficiale giudiziario non dovesse trovare dei beni da pignorare, o se i beni da pignorare non dovessero essere ritenuti sufficienti per soddisfare il credito per il quale si procede, l’ufficiale inviterà il debitore a dichiarare se possiede altri beni da sottoporre a esecuzione forzata, indicando dove si trovano. Dichiarazioni false e omissive, costituiscono reato.