In quali luoghi il creditore e l’ufficiale giudiziario possono effettuare il pignoramento?
Una delle maggiori preoccupazioni del debitore che non ha pagato le rate, è che il pignoramento possa concretizzarsi con la visita dell’ufficiale giudiziario, e la conseguente espropriazione, a casa propria e negli altri luoghi frequentati. In altri termini, il timore che vicini di casa, colleghi di lavoro e altri conoscenti possano essere a conoscenza dei problemi finanziari del debitore, è spesso una motivazione sufficiente per poter cercare una risoluzione bonaria ai propri guai con i creditori.
Ma dove possono effettuare il pignoramento i creditori e gli ufficiali giudiziari? Ci sono dei limiti?
Iniziamo con il ricordare che, per legge, la procedura pignoratizia può riguardare beni mobili, beni immobili, crediti e altre “cose” che siano di riferimento del debitore, a casa di quest’ultimo o in altri luoghi a lui riconducibili.
Potenzialmente, pertanto, il pignoramento potrebbe avvenire presso l’abitazione del debitore, con l’ufficiale giudiziario che andrà alla ricerca di oggetti il cui valore di realizzo possa consentire il soddisfacimento del credito. Oppure potrebbe concretizzarsi in un pignoramento presso terzi, con coinvolgimento della propria banca, del datore di lavoro, dell’ente previdenziale.
Insomma, il timore che la notizia del pignoramento diventi diffusa è abbastanza elevato.
È anche vero che le norme dello scorso decennio hanno più volte riformato il procedimento del pignoramento, e la ricerca dei beni pignorabili. L’art. 492-bis c.p.c. prevede ad esempio che il presidente del tribunale, su richiesta del creditore, possa autorizzare la ricerca dei beni da pignorare in modo telematico.
Con tale autorizzazione, pertanto, l’ufficiale giudiziario potrà effettuare l’accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni che possono risultare utili per poter individuare le cose e i crediti da sottoporre ad esecuzione.
Ricordiamo infine che il debitore può pur sempre evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede, comprensiva delle spese, con l’incarico di consegnarla al creditore.
Nel caso in cui il pignoramento sia mobiliare, il debitore può consegnare all’ufficiale giudiziario una somma di denaro pari all’importo del credito e delle spese, incrementato di due decimi.