In materia di espropriazione di beni e di crediti del debitore detenuti presso terzi, un ruolo fondamentale nel procedimento è svolto dal terzo che, mediante atto di pignoramento, è obbligato a rendere una dichiarazione di pignoramento sulla presenza e sulla consistenza dei propri debiti nei confronti del debitore esecutato.
In termini più concreti, il terzo deve rilasciare una dichiarazione di pignoramento nel quale afferma se il debitore ha presso di sé dei beni o dei crediti, e ne individua il valore.
Procedendo subito a un esempio, si pensi al caso più comune: il creditore che effettua un pignoramento sul saldo del conto corrente bancario intestato al debitore.
In questo caso il terzo (la banca) dovrà rilasciare una dichiarazione di pignoramento che conterrà le informazioni sulla presenza o meno del conto corrente intestato al debitore, e la sussistenza o meno di un saldo totalmente o parzialmente capiente per soddisfare il diritto di credito del creditore.
Accertamento del credito
Come intuibile, la funzione della dichiarazione di pignoramento è quella di accertare il credito del debitore presso il terzo e, di conseguenza, imporre un vincolo di destinazione delle somme o dei beni dallo stesso possedute in favore del creditore procedente, al fine di perfezionare il pignoramento presso terzi.
Stando a quanto previsto la Legge, peraltro, il terzo deve rilasciare tale dichiarazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, al di là della tipologia dei crediti che sono oggetto dell’espropriazione.
Non è invece richiesta la presenza del terzo in udienza: l’unica eccezione è rappresentata proprio dal fatto che il terzo non comuni la dichiarazione nei modi e nei tempi previsti dal legislatore.
Tornando alla dichiarazione di pignoramento, nel caso in cui il terzo rilasci dichiarazione positiva, comunicando pertanto di possedere realmente delle cose appartenenti al debitore esecutato o somme allo stesso dovute, la dichiarazione ha anche l’effetto di accertare in maniera definitivo la loro esistenza, aprendo così la fase destinata all’assegnazione o alla vendita degli stessi.
Nel caso in cui invece il terzo renda una dichiarazione elusiva, ingannevole o reticente, allora lo stesso può essere chiamato a risarcire i danni prodotti a carico del creditore procedente.
Se infine il terzo non rilascia alcuna dichiarazione, il creditore potrà segnalare ciò al Giudice , che fisserà con ordinanza un’udienza successiva, notificandola al terzo almeno 10 giorni prima.
Naturalmente, se il terzo non dovesse riscontare beni o crediti riconducibili al debitore esecutato, si limiterà a rilasciare dichiarazione negativa.