Il pignoramento presso terzi è una procedura esecutiva che consente al creditore di poter soddisfare il proprio credito non sui beni che sono nella disponibilità materiale del debitore, bensì su quei beni e sui crediti che non si trovano in suo possesso, ma sono nella disponibilità di un terzo.
Pratica piuttosto diffusa, i casi più comuni di pignoramento presso terzi sono quelli che vengono realizzati presso il datore di lavoro del debitore, presso la banca, l’ente previdenza, e così via.
Insomma, si tratta di procedure pignoratizie che non coinvolgono solamente il debitore ma… anche il c.d. “debitore del debitore”, visto e considerato che tale può essere inteso, ad esempio, l’istituto di credito (per il saldo attivo sul conto corrente intestato al debitore), il datore di lavoro (per lo stipendio che dovrà corrispondere) o ancora l’ente previdenziale (per la pensione che dovrà accreditare).
Comunicazione al terzo
In pratica, con il pignoramento presso terzi il creditore non solo notificherà l’atto di pignoramento al debitore, quanto anche al terzo suo “debitore”, o “terzo pignorato”, intimando a quest’ultimo di consegnare all’ufficiale giudiziario la somma o i beni pignorati.
Dunque, il debitore pignorato non potrà più pretendere dal terzo pignorato l’erogazione dei beni e delle somme oggetto di vincolo, che saranno indisponibili fino alla conclusione della procedura.
Il terzo pignorato deve inviare, al creditore procedente, una dichiarazione con la quale gli comunica se effettivamente esistono delle somme o dei beni riconducibili al debitore.
Nel caso in cui ometta di inviare tale dichiarazione, il Giudice fissa una seconda udienza che andrà notificata al terzo pignorato con un preavviso di almeno 10 giorni, alla quale dovrà comparire personalmente per poter fornire i chiarimenti richiesti e sostenere se davvero esistono somme o beni riconducibili al debitore, e a quanto ammonti il loro valore.
Se tuttavia il terzo pignorato non si presenta nemmeno a questa udienza, il Giudice emana un ordine automatico in cui gli intima di versare, anche in sua assenza, al creditore procedente, le somme oggetto del pignoramento.
In questa ipotesi, infatti, il credito si considera non contestato.
A questo punto, al terzo pignorato rimarrà poco da fare per poter bloccare l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.
Potrà tuttavia effettuare un’opposizione agli atti dell’esecuzione, andando a dimostrare di non aver avuto conoscenza della notifica del pignoramento, a causa di un irregolare iter del procedimento.