Come e per quali motivi si estingue il processo di pignoramento
L’estinzione del pignoramento è prevista da alcuni articoli del codice di procedura civile che ne disciplinano le ipotesi e il funzionamento.
In particolare, oltre al caso per cui il processo esecutivo si estingue quando raggiunge il suo scopo specifico, che è quello di permettere al creditore di soddisfare le proprie pretese, il pignoramento può estinguersi anche per rinuncia o per inattività delle parti. Ma con che caratteristiche?
La prima ipotesi, di estinzione per rinuncia, riguarda il caso in cui prima dell’assegnazione o dell’aggiudicazione il creditore pignorante e quelli intervenuti, rinunciano agli atti. Un’altra modalità di estinzione per rinuncia è quella in cui, dopo la vendita, tutti i creditori concorrenti rinuncino agli atti.
La seconda ipotesi è quella di inattività delle parti. È la situazione che generalmente succede quando le parti non proseguono o non riassumono il processo esecutivo nei termini stabiliti dalla legge o dal giudice dell’esecuzione.
In aggiunta a queste ipotesi più ricorrenti, è possibile che l’estinzione del pignoramento possa avvenire anche per mancata comparizione delle parti all’udienza, per due volte consecutive, fatta eccezione per l’udienza in cui ha luogo la vendita.
Ricordiamo anche che l’estinzione deve essere dichiarata dal giudice con ordinanza che può essere oggetto di reclamo da parte di tutti i soggetti che sono coinvolti nel processo esecutivo.
Per quanto infine concerne gli effetti dell’estinzione, con l’ordinanza che decreta la fine del processo di pignoramento, il giudice dispone sempre anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento stesso, e provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti (ma solo se ne viene fatta richiesta) e dei compensi che sono dovuti all’eventuale delegato alle operazioni di vendita.
Ancora, evidenziamo che se l’estinzione viene effettuata prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, allora gli atti compiuti fino a quel momento perdono di efficacia. Se invece l’estinzione avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, allora la somma ricavata sarà restituita al debitore.
Concludiamo rammentando come con l’estinzione del processo, il custode dei beni pignorati restituisce al debitore il conto, che viene discusso e chiuso dinanzi al giudice. Le spese del processo di estinzione del pignoramento rimangono invece a carico delle parti che le hanno anticipate.