L’atto di precetto è uno dei requisiti fondamentali del pignoramento.
La sua notifica, unitamente a un titolo esecutivo, sono infatti i due elementi che permettono di poter procedere all’esecuzione forzata e al pignoramento di mobili, immobili, stipendi, pensioni e crediti del debitore esecutato.
Ma in cosa consiste esattamente?
Per poter rispondere alla domanda appena rivolta, ricordiamo che l’atto di precetto è un atto che il creditore deve notificare al proprio debitore prima che prenda il via una vera e propria esecuzione forzata.
In altri termini, se il creditore vuole pignorare una casa, il saldo del conto corrente bancario, uno stipendio o una pensione, dovrà prima pur sempre far prevenire alla residenza del debitore l’atto di precetto.
Eccezione
L’unica eccezione a tale procedura è rappresentata dal caso in cui l’esecuzione forzata venga realizzata dall’agente per la riscossione: in questo caso, infatti, non c’è alcun bisogno di notificare l’atto di precetto prima dell’esecuzione forzata.
Ora, benché di norma sia notificato attraverso gli ufficiali giudiziari, il contenuto del precetto non è nient’altro che una diffida scritta che (generalmente) l’avvocato del creditore redigerà, intimando al debitore di adempiere entro 10 giorni dal suo ricevimento al pagamento dei debiti. Solamente dopo che saranno trascorsi 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, il creditore potrà procedere in via esecutiva.
Ritiro dell’atto di precetto
E se il debitore non ritira l’atto di precetto? Si tratta, in verità, di un caso piuttosto comune ma… è una cattiva strategia.
Per la Legge, infatti, si considera comunque notificato l’atto non ritirato una volta decorso il periodo di giacenza, ovvero i 10 giorni dal momento dell’invio di una seconda raccomandata nella quale si informa che il primo tentativo di notifica non è andato a buon fine.
Da quanto appena formulato si può comprendere perché non ritirare l’atto di precetto non sia una buona cosa: non conoscendo il suo contenuto, il debitore non può nemmeno formulare una coerente strategia di difesa!
Ricordiamo infine che il precetto ha una validità pari a 90 giorni.
Ne consegue che se entro tale termine il creditore non riesce a effettuare il pignoramento, ogni esecuzione forzata è invalida.
È anche vero, comunque, che non tutto per lui sarà perduto: potrà pur sempre effettuare la notifica di un nuovo atto di precetto e far dunque decorrere nuovamente i 90 giorni.
Si rammenta altresì che la notifica del precetto sarà preceduta dalla notifica del titolo, ovvero dal documento che riporta le ragioni di credito del creditore.
È possibile però che titolo e precetto possano essere notificati con un solo atto.