Che cos’è il pignoramento giudiziario? Che cosa si intende per pignoramento giudiziario? Ed esiste allora un pignoramento non giudiziario?
In realtà, non esiste una vera e propria definizione per pignoramento giudiziario. O, meglio, il pignoramento è sempre un atto esecutivo che dà il via al procedimento di espropriazione forzata, e che ha nell’ufficiale giudiziario il suo perno operativo fondamentale, visto e considerato che tale atto è proprio un’intimazione che l’ufficiale giudiziario avanza al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito.
Insomma, il pignoramento giudiziario è così detto proprio perché è un atto dell’ufficiale giudiziario, sorto dopo che il creditore ha notificato al debitore il titolo esecutivo e il precetto. A sua volta, la notifica del pignoramento deve essere fatta entro 90 giorni da quella del precetto, indicando il credito per cui si procede e i beni che si intendono pignorare.
A volte però per pignoramento giudiziario si intende quel pignoramento che trae origine da un titolo esecutivo giudiziario, per distinguerlo dal pignoramento che trae origine dai titoli esecutivi stragiudiziari.
Ricordiamo con tale occasione che il titolo esecutivo è quel documento che consenta di esercitare l’azione esecutiva: come tale, è al contempo un atto di accertamento e un documento probatorio, perché dichiara l’esistenza di un diritto di credito in capo al creditore, e ne costituisce una prova. Proprio per queste specifiche caratteristiche, la Legge fonda sul titolo esecutivo la possibilità di poter azionare la procedura esecutiva che serve al creditore di poter soddisfare il diritto che il debitore non ha spontaneamente assolto nei modi e nei tempi concordati.
Tornando al tema centrale del nostro approfondimento, è la Legge, all’art. 474 c.p.c., comma 2, a definire quali sono i documenti e gli atti che possono essere definiti titoli esecutivi, contribuendo poi alla distinzione tra titoli giudiziali e titoli stragiudiziali.
Tra i primi, i titoli giudiziali, possiamo rammentare tutti quelli che sono elencati al punto 1) del predetto comma, ovvero le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la Legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
Pertanto, a titolo di esempio non esaustivo, sono titoli esecutivi giudiziali le sentenze di condanna che sono passate in giudicato, quelle di primo grado che sono provvisoriamente esecutive, i verbali di conciliazione, i decreti ingiuntivi che non sono opposti o sono dichiarati provvisoriamente esecutivi, così come le ordinanze di pagamento di somme.
Di contro, sono titoli esecutivi stragiudiziali tutti quelli che, in linea di massima, si sono formati al di fuori delle aule di giustizia.