Quali sono i limiti del pignoramento? Esistono delle soglie di impignorabilità?
Una delle principali preoccupazioni di chi subisce un pignoramento è legata al rischio di vedersi espropriato tutto il saldo del conto corrente, o l’intero proprio stipendio. Ma è davvero così? Si può pignorare tutto? Oppure esistono dei limiti di impignorabilità?
La risposta all’ultima domanda è positiva. Il d.l. 83/2015 ha infatti apportato alcune novità all’art. 545 c.p.c., sancendo dunque dei limiti al pignoramento delle somme sul conto corrente, oggetto di accredito di stipendio o di pensione. Ma andiamo con ordine.
In riferimento al pignoramento della pensione, la norma prevede che le somme dovute a titolo di pensione, di indennità in luogo della pensione o altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un importo che corrisponde alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Ne deriva che solamente la parte eccedente questo ammontare è pignorabile.
In termini più chiari, è impignorabile la parte di pensione pari a 1,5 volte l’assegno sociale. E il resto? Nemmeno il resto è interamente pignorabile: l’importo che residua dalla differenza tra la somma globale del trattamento e quella dell’assegno sociale aumentato per la metà è infatti pignorabile solamente nei limiti del quinto.
Fin qui, il caso in cui il creditore pignori la pensione. Ma che cosa succede se effettua un pignoramento presso terzi sul conto corrente bancario o postale in cui sono accreditati stipendi e pensioni, come spesso accade?
Anche in questo caso bisogna fare riferimento al d.l. 83/2015, il quale ha introdotto nuovi limiti al minimo vitale impignorabile, con una importante distinzione che andiamo a sintetizzare.
Se le somme per stipendio o pensione sono accreditate in data anteriore al pignoramento, possono essere pignorate solamente per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale.
Sei invece le somme sono accreditate nella stessa data del pignoramento o in data successiva al pignoramento, le somme possono essere pignorate solamente seguendo le regole precedentemente indicate, ovvero con impignorabilità di un importo pari a 1,5 volte l’assegno sociale, e pignorabilità del residuo nei limiti del quinto.
Si tenga conto, in tal proposito, che la riforma che abbiamo citato ha previsto che se il creditore agisce in violazione di questi limiti, pignorando pertanto somme superiori a quelle determinate, il pignoramento si considera parzialmente inefficace, con l’inefficacia che può essere rilevata non solamente su “segnalazione” del debitore, quanto anche dal giudice dell’esecuzione, d’ufficio.